COMUNITA' MONTANA DELLA LUNIGIANA

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STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - STEMMA E GONFALONE

1) In attuazione dell'art. 27 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e della Legge Regionale 28/12/2000 n. 82 è costituita tra i Comuni di Aulla, Bagnone , Casola L., Comano, Filattiera, Fosdinovo, Fivizzano, Licciana Nardi, Mulazzo, Pontremoli, Podenzana, Tresana, Villafranca L., Zeri, la Comunità Montana della Lunigiana con sede in Fivizzano.

2) La Comunità Montana è Unione dei Comuni, Ente Locale con autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi nazionali e regionali.

3) I suoi organi collegiali possono riunirsi nella sede dell'Ente (o in luoghi diversi per assicurare la presenza della Istituzione in tutto il territorio).

4) La Comunità Montana negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comunità Montana della Lunigiana e con lo stemma dell'Ente.

5) Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze è esibito il gonfalone dell'Ente.

6) L'uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati da apposito regolamento, che norma anche i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni aventi sede nel territorio della Comunità Montana e le relative modalità d'uso.


Art. 2 - STATUTO E REGOLAMENTI

1) La Comunità Montana adotta lo Statuto nei modi previsti dalla legge. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento della Comunità Montana, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.



2) Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso.



3) La proposta di abrogazione totale o parziale dello Statuto non può essere deliberata se non è contestualmente accompagnata dalla proposta di un nuovo testo che sostituisca quello che si intende abrogare.



4) La Comunità Montana emana regolamenti nelle materie previste dalla Legge e dal presente Statuto e può emanare regolamenti in generale nelle materie di propria competenza.




Art. 3 - FINALITA' E RUOLO DELLA COMUNITA' MONTANA

1) La Comunità Montana, Ente di governo del territorio, nel quadro delle normative e delle iniziative comunitarie, nazionali e regionali, concorre alla programmazione ed alla esecuzione degli interventi al fine di eliminare gli squilibri di natura economica e sociale fra le zone montane ed il resto del territorio.

2) La Comunità Montana è soggetto della programmazione regionale e concorre alla formazione del piano territoriale di coordinamento e degli atti di programmazione provinciale, nei modi e nelle forme previste dalla legge regionale ed è destinataria dell'esercizio di attribuzioni e funzioni comunali, regionali e provinciali.

3) La Comunità Montana riconosce nel Comune l'ente amministrativo storicamente più vicino alle popolazioni e più consono a comprenderne e recepirne le istanze fondamentali. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, compito primario della Comunità Montana è quello di promuovere l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali e agevolare in modo programmato e coordinato l'esercizio delle funzioni amministrative proprie dei Comuni membri o ad essi delegati.

4) La Comunità Montana ricerca livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei Comuni membri, applicando il principio di solidarietà fra i Comuni con maggiori possibilità e quelli più svantaggiati.

5) La Comunità Montana opera per salvaguardare l'assetto idrogeologico e forestale e ambientale del territorio per perseguire al suo interno un armonico sviluppo delle attività economiche, artigianali, industriali ed agricole delle attivitàculturali, sportive, turistiche e ricreative, informatiche e dei servizi sociosanitari e delle articolazioni scolastiche e dei servizi in genere.
La Comunità Montana, per i suddetti scopi:
a) programma ed attua, per l'area di competenza, la politica per la montagna di cui all'art. 1 della Legge n. 97/94;
b) esercita le funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali, nonché le
funzioni ad essa conferite dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni
appartenenti, con particolare riferimento a quelle di cui all'art.66 del
D.Lgs.112/98;
c) gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione
Europea o dalle leggi statali e regionali;
d) promuove, studia, indirizza e favorisce l'esercizio associato delle funzioni
comunali;
e) partecipa alla programmazione generale e settoriale della Regione e degli
Enti di governo sub-regionale con propri piani e/o programmi e con
l'approvazione di specifici documenti di proposta nelle materie che
interessano le aree montane.
f) tutela e valorizza la cultura e le tradizioni locali, il patrimonio storico e
religioso, ricercando e promuovendo la collaborazione con le associazioni, in
particolare con quelle rappresentanti gli emigrati all'estero. Partecipa a
società pubbliche e private che hanno lo scopo di valorizzare le risorse
del territorio e fornire servizi ai cittadini ed alle imprese.

6) La Comunità Montana promuove lo sviluppo e la competitività del sistema economico sociale e locale, all'uopo favorendo la partecipazione di tutti gli operatori pubblici e privati ed in generale delle popolazioni.


Art. 4 - GLI ORGANI DELLA COMUNITÀ MONTANA

1) Gli organi della Comunità Montana sono:

- il Consiglio;

- la Giunta;

- il Presidente della Comunità Montana.



2) Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo della Comunità Montana di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.



3) L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.


Art. 5 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1) Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Comunità.

2) Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) lo Statuto dell'Ente, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, i regolamenti, ad esclusione di quelli previsti all'art.30 comma 2 del presente Statuto;

b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, il programma annuale operativo, i programmi di settore;

c) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconti;

d) convenzioni con i comuni e la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

f) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione della Comunità Montana a società di capitali, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;

g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;

h) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissione di prestiti obbligazionari;

j) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

k) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previste espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale o di altri funzionari;

l) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende e istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

3) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.


Art. 6 - COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

1) Il Consiglio della Comunità Montana è costituito dai rappresentanti dei Comuni che la compongono.

2) Ogni Comune è rappresentato dal Sindaco, membro di diritto, e da n.2 Consiglieri, di cui uno della minoranza da nominarsi nei modi previsti dall'art.27 comma 2 del D.Lgs.18.08.2000 n.267.

3) In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, i tre rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del nuovo Consiglio comunale e ciò anche nel caso di gestione commissariale.

4) Salvo il caso in cui al comma precedente, ogni Consigliere della Comunità Montana, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale che costituisce titolo e condizione dell'appartenenza al Consiglio della Comunità Montana decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal successivo articolo del presente Statuto.


Art. 7 - ELEZIONE, DIMISSIONI, SOSTITUZIONE E
DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI


1) I Consigli comunali provvedono all'elezione ed alla sostituzione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità Montana con le modalità ed i termini fissati dall'art. 27 del D.Lgs 267/2000 e dal presente Statuto. I Consigli comunali interessati provvedono all'elezione dei Consiglieri della Comunità Montana entro e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio comunale interessato dovrà provvedere entro il termine sopra indicato, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.

2) In caso di inadempienza di qualcuno dei Consigli comunali dei Comuni membri, all'elezione o alla sostituzione dei propri rappresentanti nel Consiglio della Comunità Montana, entro il termine previsto nel comma precedente, il Presidente della Comunità Montana è tenuto a segnalare il caso al Prefetto.

3) Il Consiglio della Comunità Montana si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione con provvedimenti esecutivi dei rappresentanti dei quattro quinti dei Comuni che costituiscono la Comunità Montana.In tal caso l'organo rappresentativo è di volta in volta integrato, sulla base delle nomine intervenute, nella prima seduta utile.

4) Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, il Segretario Generale ne dà immediata comunicazione scritta al Consigliere eletto più anziano d'età, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio entro 30 giorni.

5) Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, il Consiglio dura in carica 5 anni e comunque sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono la Comunità Montana.

6) I componenti il Consiglio della Comunità Montana, rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.

7) Le dimissioni da Consigliere della Comunità Montana sono comunicate al Sindaco del Comune di appartenenza ed al Presidente della Comunità Montana .

8) Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio della Comunità Montana, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.


Art. 8 - DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

1) Il Consigliere rappresenta l'intera Comunità Montana ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti dalla Comunità Montana.

2) Il regolamento di funzionamento del Consiglio disciplina le modalità per l'esercizio dei diritti e doveri fondamentali dei consiglieri in ordine allo svolgimento del proprio mandato.


Art. 9 - GARANZIA DELLE MINORANZE
E CONTROLLO CONSILIARE


1) La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.

2) Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.


Art. 10 - INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELLA COMUNITÀ
MONTANA CAUSE DI DECADENZA


1) Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.

2) Il Consigliere eletto dal rispettivo Consiglio comunale a ricoprire la carica di Consigliere della Comunità Montana, in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere della Comunità Montana deve essere convalidato dal Consiglio.

3) Si applicano ai Consiglieri della Comunità Montana le norme previste nel Capo II 'Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità', del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili.

4) Il regolamento di cui al successivo articolo 11 stabilisce le cause e le modalità di decadenza dei consiglieri della Comunità Montana.


Art. 11 - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1) Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.


Art. 12 - COMMISSIONI CONSILIARI

1) Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di commissioni consiliari permanenti, costituite nel proprio seno, con funzioni redigenti, consultive ed istruttorie. Può costituire con analoghi compiti commissioni speciali, a carattere temporaneo per oggetti specifici.

2) Il regolamento di cui al precedente art.11 ne disciplina il numero, la composizione nel rispetto del criterio di proporzionalità, il funzionamento e le attribuzioni.

3) Nel caso in cui alle Commissioni Consiliari permanenti, fossero attribuito anche funzioni di controllo e garanzia, la Presidenza è attribuita alle minoranze Consiliari.


Art. 13 - GRUPPI CONSILIARI

1) La costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei gruppi consiliari è disciplinata dal regolamento per il funzionamento del Consiglio di cui all'art. 11 del presente Statuto.

2) Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa il Consiglio dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

3) Ai Capigruppo spettano le funzioni loro attribuite nel regolamento di cui al comma 1.

4) La Giunta, per l'esame di materie di particolare complessità istituzionale ed amministrativa, può avvalersi dei Capigruppo consiliari mediante la loro consultazione in forma collegiale.


Art. 14 - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DELLA GIUNTA

1) La Giunta è composta dal Presidente, che la presiede, e da un numero massimo di otto Assessori, tra i quali viene eletto il Vicepresidente. I componenti la Giunta sono scelti tra coloro che ricoprono la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere dei Comuni partecipanti.
In ogni caso il Presidente e il Vice Presidente devono essere eletti tra i
Consiglieri della Comunità Montana. E' consentita la nomina di Assessori
non Consiglieri, che non potranno essere in numero superiore al 50%, a
quelli da eleggere, i quali partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto
di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità
dell'adunanza.

2) Il Consiglio nella prima adunanza, subito dopo la convalida dei Consiglieri, elegge, con unica votazione, la Giunta, ispirandosi al principio della rappresentanza unitaria dei Comuni partecipanti.

3) L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico da presentarsi al Segretario Generale almeno tre giorni prima della seduta nella quale è iscritta all'ordine del giorno l'elezione della Giunta.

4) Detto documento programmatico deve essere sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana e deve contenere la lista dei candidati alla carica di Presidente, di Vicepresidente e di componente della Giunta e le rispettive dichiarazioni di accettazione.

5) Il documento è illustrato al Consiglio dal candidato alla carica di Presidente.

6) L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

7) Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida del Consiglio.

8) Analoga procedura si utilizza in caso di vacanza della carica di Presidente.

9) In caso di dimissioni del Presidente o della maggioranza degli Assessori, decade l'intera Giunta ed i sessanta giorni decorrono dalla data di presentazione delle dimissioni.

10) La sostituzione di uno o più componenti la Giunta avviene nella seduta del Consiglio immediatamente successiva al verificarsi della vacanza od alla presentazione delle dimissioni, da tenersi al massimo entro 60 giorni. Il Consiglio provvede all'elezione mediante scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati nella prima votazione e con la maggioranza semplice nelle successive, da effettuarsi, comunque, nella stessa seduta.


Art. 15 - MOZIONE DI SFIDUCIA, REVOCA E SOSTITUZIONE

1) Il voto contrario del consiglio su una proposta della Giunta non ne comporta la decadenza.

2) La Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

3) La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta.

4) Deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, del Presidente e di una nuova Giunta in conformità a quanto previsto dalla legge.

5) La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

6) L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

7) Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Presidente della Comunità Montana, con le modalità stabilite all'ultimo comma dell'art. 14.


Art. 16 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

1) La Giunta collabora con il Presidente nel governo della Comunità Montana ed opera attraverso deliberazioni collegiali, in particolare provvede:
a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria o comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente e dei dirigenti;
b) ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
d) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
e) a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività.
f) ad adottare, sulla base dei principi stabiliti dal Consiglio e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi.

2) La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti.

3) I componenti la Giunta devono astenersi obbligatoriamente dal partecipare alle deliberazioni, nei casi previsti per i componenti del Consiglio.


Art. 17 - ATTI DELIBERATIVI

1) Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono pubblicate all'Albo pretorio dell'Ente.

2) I verbali delle deliberazioni adottate dal Consiglio sono esaminati ed approvati dal Consiglio stesso, nei modi e nei termini previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.


Art. 18 - IL PRESIDENTE

1) Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione della Comunità Montana, rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, sottoscrivendo i relativi verbali congiuntamente al Segretario Generale.

2) Esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate alla Comunità Montana.

3) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede, previa comunicazione ai capigruppo consigliari, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

4) Il Presidente, previa comunicazione ai capigruppo consigliari, nomina i dirigenti, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

5) Il Presidente può delegare specifiche funzioni a singoli componenti della Giunta e, per specifiche materie ed incombenze può avvalersi anche di componenti del Consiglio.

6) Distintivo del Presidente della Comunità Montana è una fascia di colore verde con lo stemma della Regione Toscana e lo stemma della Comunità Montana
della Lunigiana da portare a tracolla.


Art. 19 - IL VICEPRESIDENTE

1) Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.


Art. 20 - SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE,
DEL VICEPRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI



1) In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, i componenti la Giunta esercitano le funzioni sostitutive del Presidente e del Vicepresidente secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

2) In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di uno o più Assessori, il Presidente propone al Consiglio, nella seduta immediatamente successiva, il nome del sostituto.

3) Il Consiglio provvede all'elezione mediante scrutinio palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati nella prima votazione e con la maggioranza semplice nelle successive, da effettuarsi comunque nella stessa seduta.


Art. 21 - CONFERENZA DEI SINDACI

1) La Conferenza dei Sindaci é l'organismo di consultazione e di raccordo tra l'attività dei comuni e quella della Comunità Montana. La Conferenza dei Sindaci è costituita dai Sindaci o loro delegati, comunque facenti parte degli organi del Comune, ed è convocata e presieduta dal Presidente della Comunità Montana. E' altresì convocata dal Presidente della Comunità Montana su richiesta di almeno un terzo dei sindaci dei Comuni del territorio. La Conferenza fornisce direttive in materia di organizzazione di funzioni e servizi comunali delegati alla Comunità Montana, di programmazione e pianificazione territoriale, di impostazione di interventi rilevanti nelle materie di sua competenza. Il Presidente definisce l'ordine del giorno, disciplina e coordina i lavori delle sedute. La conferenza elegge al suo interno il Vice Presidente nella seduta di insediamento. L'avviso di convocazione, con l'allegato ordine del giorno, deve essere comunicato ai componenti della Conferenza almeno 5 giorni prima della seduta. In casi d'urgenza la Conferenza può essere convocata mediante partecipazione da comunicare 24 ore prima della seduta con telegramma, fax o in via telematica. La prima convocazione costituisce seduta di insediamento della Conferenza.
A ciascun Sindaco è attribuito un numero di voti pari al numero dei Consiglieri assegnato al Comune dallo stesso Sindaco rappresentato.
La Conferenza si riunisce validamente con la presenza di almeno otto Sindaci che rappresentino la maggioranza dei Consiglieri assegnati ai Comuni inclusi nel territorio della Comunità Montana.
Sono approvate le deliberazioni che ottengano la maggioranza assoluta dei voti rappresentati espressi dai Sindaci presenti, con arrotondamento all'unità immediatamente superiore nel caso in cui il quorum sia un numero dispari.
Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese.
Il Presidente constatata la validità della seduta apre la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Presidente con il consenso di tutti i componenti presenti, può stabilire un diverso ordine di discussione.
Nel caso in cui alla seduta siano presenti tutti i componenti della Conferenza, il Presidente, previo consenso unanime, può integrare l'ordine del giorno con nuovi argomenti.
Le determinazioni o decisioni della Conferenza riportano sinteticamente le discussioni avvenute.
La Conferenza dei Sindaci esprime un parere consultivo obbligatorio nelle seguenti materie: riserve, aree protette, servizi ai cittadini nei settori sottoriportati: energia e risorse idriche, rifiuti, trasporti, servizi sociali.
Alla Conferenza partecipa il Segretario Generale della Comunità Montana che provvede agli adempimenti di carattere amministrativo.


Art. 22 - RAPPORTI TRA ORGANI POLITICI E DIRIGENZA

1) Gli organi politici della comunità montana, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la coerenza dei risultati della gestione amministrativa con le direttive generali impartite.

2) Alla dirigenza della comunità montana spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

3) I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di separazione e di cooperazione.


Art. 23 - PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

1) La comunità montana informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;
b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
c) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;
d) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l'organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.

2) Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi, sulla base dei suddetti principi e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, disciplina:
a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;
b) la dotazione organica e la modalità di accesso all'impiego;
c) il segretario generale;
d) la dirigenza;
e) i responsabili dei servizi;
f) le procedure per l'adozione delle determinazioni;
g) i casi di incompatibilità;
h) gli organi collegiali;
i) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.


Art. 24 - SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE

1) La Comunità Montana ha un Segretario Generale, dirigente dipendente di ruolo, titolare della funzione apicale.

2) Il Segretario Generale è il più elevato organo burocratico
della Comunità Montana e svolge in quanto compatibili con
l'ordinamento dell'ente le funzioni di cui all'art.16 del
D.Lgs.30.03.2001 n.165 e successive modifiche ed integrazioni.

3) Il regolamento disciplina i compiti e le responsabilità del Segretario Generale in conformità con i principi stabiliti dalla normativa statale.

4) Il Segretario Generale della Comunità Montana, nel rispetto
delle direttive impartitegli dal Presidente da cui dipende funzionalmente e nell'esercizio della propria autonoma capacità gestionale:

- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, ne promuove e ne coordina l'attività per attuare gli indirizzi stabiliti dagli organi elettivi e per assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa;

- determina i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo la disciplina in materia e le direttive del Presidente, definendo in particolare l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro;

- adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi sulla base di un atto dell'organo esecutivo secondo le rispettive competenze autorizzative della spesa;


- cura la formazione, istruzione ed attuazione delle proposte deliberative e dei provvedimenti di competenza degli organi collegiali anche con la collaborazione del dirigente e/o dei responsabili dei servizi interessati;

- cura il rilascio di documenti, notizie e permessi d'accesso alle strutture a cittadini e consiglieri nell'ambito del principio del diritto di accesso di informazione e di trasparenza secondo le modalità previste dal regolamento;

- autorizza le missioni e le prestazioni di lavoro straordinario dell'area di competenza; autorizza i congedi ed i permessi del personale e cura l'adozione dei provvedimenti di mobilità aziendale, sentiti i dirigenti di area;

- effettua la contestazione degli addebiti e l'adozione delle sanzioni disciplinari fino al richiamo scritto ed alla censura e formula la proposta di provvedimenti disciplinari di competenza degli organi rappresentativi con le modalità previste dal regolamento;

- cura l'adozione degli atti relativi all'ordinazione e liquidazione dei beni, servizi, compensi ed indennità al personale, secondo le norme regolamentari, nonché la sottoscrizione di mandati di pagamento e di reversali di incasso;

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio, della Giunta e della Conferenza dei Sindaci esprimendo, su richiesta, il proprio parere in ordine alla legittimità delle questioni sollevate nel corso delle riunioni;

- svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente e degli Uffici, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;

- roga, nell'esclusivo interesse della Comunità Montana, gli atti ed i contratti nei quali l'Ente è parte, quando non è necessaria l'assistenza di un notaio;

- coordina la conferenza dei dirigenti;

- adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze;

- stipula i contratti in rappresentanza e nell'interesse della Comunità Montana;


- coordina l'attività gestionale relativa alla gestione associata di funzioni comunali;

- esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dal regolamento sull'ordinamento uffici e servizi o conferitagli dal Presidente.

5) Al Segretario Generale possono essere conferite con atto del Presidente, le funzioni di Direttore generale previste dall'art. 108 del D.Leg.vo 18 agosto 2000 n.267.

6) In caso di vacanza del posto d'organico, può essere temporaneamente incaricato delle funzioni di Segretario Generale e di Dirigente dell'Area Amministrativa-programmazione un Segretario Comunale titolare di sede in Comune ricompreso nella Comunità Montana, previa intesa con il Comune di appartenenza.


Art. 25 - DIRIGENTI

1) La responsabilità delle Aree, individuate dal regolamento sull'ordinamento uffici e servizi, è affidata dal presidente, sentito il parere del segretario generale, a un dirigente che svolgerà le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.

2) In caso di assenza o impedimento temporaneo del dirigente l'incarico della sostituzione è attribuito con determinazione dal segretario generale.


Art. 26 - INCARICHI DI DIRIGENZA E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1) Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere in caso di comprovata necessità la costituzione, al di fuori della dotazione organica, di rapporti a tempo determinato con personale in possesso di qualifiche di alta specializzazione o di dirigente e funzionario, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, in carenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'Ente.


Art. 27 - PRINCIPI GENERALI

1) Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.


Art. 28 - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

1) Sono strumenti di programmazione:
- il piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
- i programmi annuali operativi;
- i progetti speciali integrati.


Art. 29 - PIANO PLURIENNALE DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO

1) La Comunità Montana adotta il piano di sviluppo socio-economico e provvede agli aggiornamenti e alle eventuali variazioni dello stesso, nei termini e con le procedure previste dalla legge.

2) Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, elaborato sulla base delle conoscenze aggiornate della realtà della zona e con i contenuti definiti dalla legge, tiene conto dell'attività programmatoria degli altri livelli di pianificazione interessanti il suo territorio e costituisce l'unitario strumento di programmazione della Comunità Montana al quale gli altri strumenti di programmazione sono sottordinati.


Art. 30 - PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI

1) Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante programmi annuali operativi.

2) Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e il programma annuale operativo e tra il bilancio pluriennale e il piano pluriennale di sviluppo socio-economico.


Art. 31 - PROGETTI SPECIALI INTEGRATI

1) Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, la Comunità Montana può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri Enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.

2) I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.

3) Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma annuale operativo e i progetti speciali integrati.


Art. 32 - RAPPORTI DI COOPERAZIONE

1) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana, quale unico soggetto esponenziale dell'ambito territoriale ottimale, favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Comunità Montane limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti alla Comunità Economica Europea.


Art. 33 - FUNZIONI

1) L'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi conferiti dalla Regione spetta alla Comunità Montana.

2) L'esercizio associato si realizza nei seguenti modi:
- conferimento di funzione
- costituzione di uffici comuni con delega di gestione alla Comunità Montana.


Art. 34 - CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI

1) Il conferimento delle funzioni comunali avviene mediante approvazione di apposite convenzioni in identico testo da parte dei Comuni e della Comunità Montana.

2) In osservanza ai principi del presente Statuto, e delle norme di cui all'art. 30, comma 2 del D.lgs. 267/2000, le convenzioni devono tassativamente specificare:
- finalità;
- durata
- forme di consultazione degli enti contraenti
- modalità di organizzazione del servizio
- rapporti finanziari
- reciproci obblighi e garanzie

3) A seguito del trasferimento delle competenze, la Comunità Montana diviene titolare di tutte le funzioni amministrative e finanziarie occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.

4) A seguito della delega di gestione, la Comunità Montana assume la titolarità in ordine alle modalità organizzative del servizio pubblico, mentre ai Comuni rimane la titolarità della funzione.


Art. 35 - UFFICI COMUNI

1) Mediante le convenzioni di cui al precedente articolo, i Comuni possono inoltre costituire uffici unici che operano anche con personale distaccato per l'esercizio di funzioni pubbliche, delegandone la gestione alla Comunità Montana.


Art. 36 - BILANCIO DI SERVIZIO

1) Sia per le funzioni di cui all'art. 34 che all'art. 35 l'atto convenzionale deve prevedere le principali voci di spesa del servizio in oggetto.

2) Il Bilancio di Servizio è strutturato su base annua, con previsione triennale sia delle entrate che delle spese.

3) Le modalità e i termini di ripartizione degli oneri finanziari, nonché le procedure di approvazione dei Bilanci, saranno definiti dall'atto di convenzione.


Art. 37 - MONITORAGGIO DEI SERVIZI

1) Gli atti di convenzione di cui all'art.34 possono contenere l'istituzione di apposite Commissioni di monitoraggio dei Servizi Associati, costituite da rappresentanti dei Comuni e della Comunità Montana.


Art. 38 - RECESSO

1) La convenzione relativa alla gestione associata deve essere riferita ad un periodo di tempo determinato.

2) Non può essere prevista la facoltà di recesso anticipato, se non accompagnata da una specifica previsione di tutela degli Enti coinvolti.


Art. 39 - AUTONOMIA FINANZIARIA

1. La Comunità Montana ha autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell'ordinamento della finanza locale.


Art. 40 - SISTEMA DI BILANCIO

1) Il Bilancio di previsione e il Rendiconto finanziario sono elementi del processo di programmazione e controllo che guida le attività di reperimento ed uso delle risorse e che è volto al conseguimento dell'efficienza, dell'efficacia della gestione e della valorizzazione del patrimonio.


Art. 41 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1) L'ordinamento contabile della Comunità Montana è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, dal regolamento di contabilità.

2) La relazione previsionale e programmatica e gli schemi di Bilancio annuale e pluriennale, predisposti dalla Giunta con il concorso propositivo dei Dirigenti per le rispettive competenze ed attribuzioni, sono presentati al Consiglio della Comunità Montana entro i termini e con le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità.

3) La relazione previsionale e programmatica espone il quadro economico del Bilancio ed indica gli indirizzi a cui si ispira la politica del Bilancio corrente e gli obiettivi programmatici degli investimenti e degli interventi socio-economici complessivi. Rende esplicite e dimostra le coerenze e le compatibilità tra il quadro economico esposto, l'entità e la ripartizione delle risorse disponibili e gli impegni finanziari previsti nel Bilancio annuale e pluriennale.

4) La relazione previsionale e programmatica è accompagnata dalla relazione finanziaria e dalle relazioni programmatiche di settore, con analisi per aree, programmi e progetti.


Art. 42 - GESTIONE FINANZIARIA

1) Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è anche finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi, servizi ed interventi e a permettere quindi il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei dirigenti e dei responsabili delle strutture e dei servizi.

2) Il regolamento di contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile, tenuto conto dei seguenti principi:

- per quanto possibile debbono essere stabiliti termini precisi entro i quali i singoli atti devono essere emanati;
- per il principio della netta separazione dei poteri e delle responsabilità tra organi elettivi e organi burocratici, la firma degli atti contabili da parte degli organi elettivi è limitata ai soli casi espressamente previsti dalla Legge;
- per consentire agli organi elettivi l'esercizio costante del potere di controllo, devono essere previsti gli atti contabili di esclusiva competenza dei dirigenti che devono essere portati a conoscenza degli organi elettivi, i termini e le modalità di tali comunicazioni.

3) I bilanci e i rendiconti delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti dalla Comunità Montana sono trasmessi alla Giunta e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente al bilancio e al conto consuntivo della Comunità Montana.

4) I Consorzi ai quali partecipa la Comunità Montana trasmettono alla Giunta il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione in conformità alle norme previste dai rispettivi Statuti.


Art. 43 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

1) I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2) Il rendiconto è deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3) La Giunta allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.


Art. 44 - IL CONTROLLO DI GESTIONE

1) Gli organi di Governo ai fini del processo di programmazione e controllo, si avvalgono di un sistema di 'controllo di gestione interno' a cui vengono affidati i compiti previsti dall'art.147 lett.b) del D.Lgs.18.08.2000 n.267, avente per finalità il supporto alle decisioni di breve e medio periodo, la valutazione periodica dei risultati raggiunti, la formulazione di programmi volti al miglioramento delle politiche e delle prestazioni in rapporto agli obiettivi di efficacia, qualità nonché di efficienza ed economicità.


Art. 45 - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1) Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, un revisore dei conti scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, oppure nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

2) Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile salvo i casi previsti dalla legge e nei casi di incompatibilità sopravvenuta, ed è rieleggibile per una sola volta.

3) Il revisore, nei modi e con le facoltà e stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4) Il Consiglio, con il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del revisore dei conti e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente Statuto. Individua forme e procedure per un equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi degli Uffici.

5) Nell'esercizio delle sue funzioni, il revisore dei conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere la collaborazione del personale della Comunità Montana.


Art. 46 - PRINCIPI GENERALI

1) La Comunità Montana valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadini e promuove la loro partecipazione alla propria attività in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.

2) Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, la Comunità Montana:
- assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
- garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
- individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre Comunità Montane;
- favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo;
- istituisce la consulta del mondo economico, sociale e culturale con compiti di ausilio nella formulazione di proposte per lo sviluppo del territorio.


Art. 47 - ALBO PRETORIO

1) La Comunità Montana ha un suo Albo Pretorio presso la propria sede per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2) Il Segretario Generale o un dipendente da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.


Art. 48 - INFORMAZIONE

1) La Comunità Montana informa la collettività circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.

2) La Comunità Montana, nel rispetto delle norme vigenti, mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone relativamente all'organizzazione, all'attività, alla popolazione e al territorio.

3) La Comunità Montana assicura agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.

4) La Comunità Montana provvede a conformare l'organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.

5) Presso appositi uffici della Comunità Montana sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte, eventualmente su supporto informatico, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei regolamenti della Comunità Montana.


Art. 49 - ACCESSO

1) Tutti gli atti della Comunità Montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative, e provvedimenti adottati in conformità ad esse, vietano e consentono il differimento della divulgazione.

2) E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3) L'esercizio dell'accesso è disciplinato da apposito regolamento.


Art. 50 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO


1) Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabile dei procedimenti e di semplificazioni delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.


Art. 51 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1) Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere alla Comunità Montana istanze, petizioni, proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente della Comunità Montana all'organo competente.

2) Ai fini del presente Statuto si intendono:
a) per istanza: la richiesta scritta, presentata da cittadini singoli associati, per sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti doverosi di competenza degli organi della Comunità Montana;
b) per petizione: la richiesta scritta presentata dal Sindaco di un Comune della Comunità Montana o da un numero minimo di 100 cittadini diretta a porre all'attenzione del Consiglio una questione di sua competenza e di interesse collettivo;
c) per proposta: la richiesta scritta presentata da un numero minimo di 100 cittadini, per l'adozione di un atto avente contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del Consiglio o della Giunta.

3) Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta semplice sottoscritta per esteso dagli interessati; l'esame delle stesse deve avvenire da parte degli organi competenti entro 60 giorni dalla data di presentazione.


Art. 52 - CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

1) Il Consiglio o la Giunta possono disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell'adozione di specifici provvedimenti e comunque su problemi di interesse comunitario. La consultazione può avvenire attraverso assemblee e sedute pubbliche del Consiglio o di altri Organi della Comunità Montana.

2) L'esito della consultazione non è vincolante per la Comunità Montana. L'Organo competente è però tenuto ad esprimere le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.


Art. 53 - REFERENDUM CONSULTIVO

1) Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza della Comunità Montana e di rilevante interesse sociale.
Nell'ambito di tali temi il referendum consultivo può riguardare o la proposta di adozione di una deliberazione o la proposta di abrogazione di una deliberazione di competenza del Consiglio o della Giunta.

2) Hanno diritto di votare tutti gli elettori dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana.

3) Il referendum consultivo, con provvedimento motivato, può essere limitato al corpo elettorale ricompreso in una parte del territorio della Comunità Montana;

4) Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, bilanci, conti consuntivi, nomine dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti e aziende e su proposte che siano già state sottoposte a referendum nell'ultimo quinquennio;

5) Il referendum consultivo è indetto dal Presidente della Comunità Montana su richiesta di almeno 1/5 degli elettori dei consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana;

6) L'ammissibilità del referendum è accertata da una commissione composta dal difensore civico, se esiste, e da n. 2 esperti, o diversamente da n. 3 esperti, nominati dal Consiglio aventi specifiche competenze sulle tematiche oggetto della richiesta;

7) Annualmente si può tenere una sola sessione referendaria, da svolgersi in una giornata domenicale nel periodo dal 1^ maggio al 30 giugno purché non in concomitanza con altre elezioni o votazioni. In detta giornata hanno luogo le votazioni relative a tutte le richieste di referendum consultivo presentate entro il 30 novembre dell'anno precedente. Le votazioni concernenti le richieste presentate dopo la scadenza di tali termini si tengono nella sessione dell'anno successivo. Il referendum consultivo non può essere abbinato ad altri referendum indetti a livello nazionale, regionale, provinciale o comunale;

8) Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi;

9) Entro 90 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole dei referendum il Consiglio deve deliberare sulla proposta sottoposta a referendum;

10) Il quesito sottoposto a referendum con esito sfavorevole, non può essere riproposto nel corso della stessa legislatura e comunque non prima di cinque anni.


Art. 54 - DIFENSORE CIVICO

1) La Comunità Montana promuove un accordo tra i Comuni membri per la costituzione di un ufficio di difensore civico a livello comprensoriale al quale affidare anche la tutela dei cittadini nei confronti della propria attività. I Comuni adottano i relativi atti di delega.
Al fine di attuare l'articolo 1, del decreto legge 22 febbraio 2002 n.13, convertito in legge 24.04.2002 n.75, la Comunità Montana individua nel difensore civico il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.


Art. 55 - APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI

1) Entro sei mesi dall'entrata in vigore fatte in ogni caso salve le vigenti disposizioni di legge in materia del presente Statuto, la Giunta presenta al Consiglio gli schemi dei regolamenti previsti dallo Statuto stesso e le proposte per l'adeguamento alle norme statutarie dei regolamenti in vigore.

2) Sino all'approvazione dei nuovi regolamenti rimangono in vigore, per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i regolamenti esistenti.


Art. 56 - NORMA TRANSITORIA

1) Il Consiglio e la Giunta attualmente in carica dureranno fino al 31 Luglio 2004
e comunque non oltre il rinnovo della maggioranza dei consigli dei Comuni
facenti parte della Comunità Montana se antecedente alla data del 31 Luglio
2004.


Art. 57 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1) Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio della Comunità Montana.


Art. 13 bis - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Presidente del Consiglio, rappresenta l'assemblea, la convoca e ne dirige i lavori e l'attività con imparzialità, nel rispetto della legge, dello statuto e del regolamento
In particolare il Presidente del Consiglio:
- Stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze;
- Adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'organo;
- Sottoscrive, unitamente al Segretario generale i verbali del Consiglio;
- Tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei membri, nonché la funzione delle minoranze;
- Assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai consiglieri circa le questioni sottoposte all'Assemblea;
- Cura la costituzione, vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari e può partecipare alle sedute delle medesime;
- Convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo;
- Rappresenta il Consiglio in giudizio per la tutela delle prerogative dei consiglieri e per gli atti rientranti nella autonomia organizzativa del Consiglio.
- Cura le relazioni del consiglio con analoghi organi delle Comunità montane, dei Comuni e delle Province.
- Cura i rapporti con l'organo esecutivo e la dirigenza al fine di acquisire costanti informazioni sulla attività politico- amministrativa, al fine di fornire ai consiglieri e ai gruppi consiliari tutti gli elementi utili per esercitare le funzioni di verifica e controllo;
- Garantisce il rispetto dello Statuto e del Regolamento del Consiglio;
- Esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto, dal Regolamento e dalle norme vigenti.

Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire nei successivi venti giorni il Consiglio della Comunità Montana, quando lo richieda un quinto dei consiglieri assegnati o il Presidente della Comunità Montana, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

Il Presidente del Consiglio ha un proprio ufficio di presidenza con propria autonomia organizzativa. E' compito della Giunta assicurare il funzionamento dell'Ufficio dotandolo dei supporti amministrativi, tecnici ed economici necessari all'espletamento della funzione.


In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Consigliere più anziano d'età.

Il Presidente del Consiglio non può ricoprire la carica di Capo Gruppo, salvo che appartenga ad un gruppo con un unico componente.


Art. 13 ter - ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Presidente del Consiglio è eletto tra i Consiglieri nel corso della prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, a scrutinio segreto.
In prima votazione risulta eletto il candidato che raccoglie i voti di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio. In seconda votazione, da tenersi nella medesima seduta, viene eletto il candidato che raccoglie i voti della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
Il Presidente del Consiglio può essere revocato dalla carica su proposta motivata e sottoscritta da un quinto dei consiglieri assegnati ed approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.


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