Con "protezione civile" si intendono
tutte le strutture e le attività messe
in campo dallo Stato per tutelare l'integrità
della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente
dai danni o dal pericolo di danni derivanti
da calamità naturali, da catastrofi
e da altri eventi calamitosi.
Con la legge del 24 febbraio 1992, n.225
l'Italia ha organizzato la protezione civile
come "Servizio nazionale", coordinato
dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e composto, come dice il primo articolo della
legge, dalle amministrazioni dello Stato,
centrali e periferiche, dalle regioni, dalle
province, dai comuni, dagli enti pubblici
nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione
ed organizzazione pubblica e privata presente
sul territorio nazionale. Al coordinamento
del Servizio nazionale e alla promozione delle
attività di protezione civile, provvede
il Presidente del Consiglio dei Ministri attraverso
il Dipartimento della Protezione civile.