La gestione associata
dell'ufficio espropri, livello minimo
di integrazione, di cui alla lettera
B9 dell'allegato C alla deliberazione
del Consiglio Regionale n.225 del 2003,
concerne attività istruttorie
inerenti le espropriazioni per pubblica
utilità, svolte dall'ufficio addetto
alla gestione associata, ai sensi dell'articolo
6, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica n.327 del 2001.
L'ufficio addetto alla gestione associata
deve essere preposto alla cura del procedimento
e alla predisposizione degli atti e dei
provvedimenti inerenti le procedure espropriative
degli atti e dei provvedimenti inerenti
le procedure espropriative di competenza
dei Comuni associati ai sensi degli articoli
6 e 7 del DPR n.327 del 2001; resta pertanto
di competenza dei singoli Comuni l'emanazione
dei provvedimenti conclusivi del procedimento,
o delle singole fasi di esso. Il responsabile
dell'ufficio associato ne organizza l'attività e
svolge le funzioni di responsabile del
procedimento, ai sensi dell'art.6, comma
6, del DPR n.327 del 2001.
All'ufficio addetto alla gestione associata
sono attribuite le competenze inerenti:
la garanzia dei diritti
di accesso e partecipazione degli
interessati al procedimento;
la valutazione delle osservazioni
inerenti la dichiarazione di pubblica
utilità;
la predisposizione degli
atti per le occupazioni di urgenza
preordinate all'espropriazione;
la predisposizione degli
atti per la determinazione delle indennità di
occupazione ed espropriazione, sia
in via provvisoria che definitiva;
la predisposizione degli
atti per le cessioni volontarie dei
beni;
la predisposizione dei
provvedimenti di esproprio, con i contenuti
di cui all'articolo 23 del DPR n.327
del 2001, e il disbrigo delle formalità di
pubblicazione e comunicazione;
la redazione dello stato
di consistenza dei luoghi e del verbale
di immissione in possesso, nonché il
disbrigo delle successive formalità;
la cura delle procedure
di occupazione temporanea di aree
non soggette ad esproprio.
|