| L'art. 33 del D.lgs 18.08.2000, n.267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, prevede l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni, lasciando piena autonomia sull'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione;
La Regione Toscana con legge 16 agosto 2001, n. 40 "Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni", e successive modificazioni ed integrazioni ha individuato i criteri per l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni;
Con deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003 n.225 è stato approvato a norma dell'art.5 della Legge Regionale n.40/2001, il Programma di Riordino Territoriale contenente, tra l'altro, l'indicazione dei criteri, delle condizioni e dei requisiti per l'incentivazione delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali;
All'interno del territorio della Comunità Montana della Lunigiana, è istituito un unico livello ottimale:
Livello ottimale LUNIGIANA
comprendente i Comuni di AULLA, BAGNONE; CASOLA, COMANO, FILATTIERA, FIVIZZANO, FOSDINOVO, LICCIANA NARDI, MULAZZO, PODENZANA, PONTREMOLI, TRESANA, VILLAFRANCA e ZERI
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