La Comunità Montana della Lunigiana, in base a quanto stabilito dall’art. 70 ter della L.R. n. 39/2000 e avendo assunto la gestione associata, pubblica gli elenchi delle aree percorse dal fuoco per i Comuni ricadenti nel territorio della Comunità Montana della Lunigiana, con l’imposizione dei relativi vincoli previsti dalla normativa vigente.
Consulta gli elenchi:
Anno 2008
Catasto delle Aree Percorse dal Fuoco
Elenco DEFINITIVO relativo all'anno 2008
Anno 2007
Catasto delle Aree Percorse dal Fuoco
Elenco DEFINITIVO relativo all'anno 2007
Anno 2006
Catasto delle Aree Percorse dal Fuoco
Elenco DEFINITIVO relativo all'anno 2006
Anno 2005
Catasto delle Aree Percorse dal Fuoco
Elenco DEFINITIVO relativo all'anno 2005
LA NORMATIVA
L’elenco delle aree candidate a essere inserite nel catasto delle aree percorse dal fuoco, comprende le aree boscate colpite da incendio e le aree a pascolo entro i 50 metri dalle precedenti aree boscate. Nelle aree elencate, se inserite nel catasto delle aree percorse dal fuoco saranno vietate le seguenti attività (ai sensi dell’art. 76 c 4, 5, 6 e 7 della legge forestale 39 del 21/03/00 e successive modifiche e integrazioni di seguito riportati):
4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato:
a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;
b) per cinque anni l’esercizio dell’attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all’articolo 70 bis, comma 2.
5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all’AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell’incendio, è vietata:
a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
b) per un periodo di dieci anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.
6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell’articolo 10, comma 1, terzo periodo(132), della l. 353/2000 e successive modificazioni.
7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici. |