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CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI, SITUATI ENTRO 50 METRI DAI BOSCHI, PERCORSI DAL FUOCO NELL’ANNO 2006 ELENCO DEFINITIVO
AVVISO AI CITTADINI
La Comunità Montana della Lunigiana, in base a quanto stabilito dall’art. 70 ter della L.R. n. 39/2000 e s.m.i. e avendo assunto la gestione associata relativa all’obbligo della realizzazione del Catasto delle aree percorse dal fuoco per i Comuni ricadenti nel territorio della Comunità Montana della Lunigiana, così come previsto dall’art. 70 ter della succitata Legge Regionale.
RENDE NOTO
Che con Determinazione dirigenziale n. 339 del 19.06.2007, sono stati approvati gli elenchi definitivi, per l’anno 2006, delle aree percorse da fuoco nei Comuni di Bagnone, Comano, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana e Zeri.
Tali terreni verranno assoggettati ai vincoli stabiliti dagli articoli 70 e 76 della L.R. 39/2000.
Documentazione:
Determinazione Dirigenziale n. 339 del 19.06.2007 della Comunità Montana della Lunigiana
Determinazione Dirigenziale n. 638 del 03.12.2007 della Comunità Montana della Lunigiana
Elenco Definitivo dei terreni da sottoporre a vincolo:
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NORMATIVA
Nei boschi percorsi da incendi è vietato:
a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;
b) per cinque anni l’esercizio dell’attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all’articolo 70 bis, comma 2.
5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all’AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell’incendio, è vietata:
a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
b) per un periodo di dieci anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.
6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell’articolo 10, comma 1, terzo periodo(132), della l. 353/2000 e successive modificazioni.
7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.
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