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sovvenzione contributi e sussidi

 


DISPOSIZIONI GENERALI


Art.1 – Oggetto di regolamento
Art.2 – Obiettivi della Comunità Montana
Art.3 – Contributi, Sovvenzioni, Ausili, Sussidi e vantaggi economici
Art.4 – Requisito della Torritorialità
Art.5 – Attività previste dal regolamento
Art.6 – Dotazione Finanziaria e Pubblica
Art.7 – Attività Finanziabili
Art.8 – Provvedimenti dell'organo esecutivo
Art.9 – Modalità per la presentazione delle domande
Art.10 – Osservanza del regolamento
Art.11 – Modalità per la concessione delle sovvenzioni e dei contributi
Art.12 – Modalità per la liquidazione delle sovvenzioni e dei contributi
Art.13 – Concessione contributi in deroga agli Art. 9-11
Art.14 – Convenzioni con associazioni
Art.15 – Rinvio
Art.16 – Entrata in vigore
Art.17 – Norme Transitorie


Art.1 – Oggetto di regolamento
 
Il presente regolamento disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, a persone, associazioni ed enti pubblici e privati.

Art.2 – Obiettivi della Comunità Montana
Al fine di concorrere alla promozione e alla valorizzazione del territorio lunigianese e di perseguire il riequilibrio e l’armonico sviluppo socio economico e delle condizioni di esistenza delle popolazioni in esso comprese, nonché per la realizzazione degli interventi previsti dall’art.1 della L.31.01.1994 N.97, la Comunità Montana della Lunigiana concederà i sostegni finanziari di cui al successivo art.3.

Art.3 – Contributi, Sovvenzioni, Ausili, Sussidi e vantaggi economici
Ai sensi dell’art.12 della legge 07.08.90 n.241 si devono intendere le sottoriportate voci fra i contributi, le sovvenzioni, gli ausili finanziari, i sussidi, i vantaggi economici da concedersi a persone, associazioni, enti pubblici e privati, escludendo quelli già disciplinati da leggi di settore che ne stabiliscono i criteri e le modalità di concessione:
A.
somme da assegnare per il fondo consortile ai consorzi promossi dalla Comunità Montana o che comunque la Comunità Montana ne sia socia;
B.
quote di adesione ad associazioni e/o Enti e istituzioni ai quali in precedenza la Comunità Montana abbia deliberato di aderire;
C.
contributi finanziari o sovvenzioni e qualsiasi altra forma di sostegno attribuiti ad associazioni e/o Enti pubblici e privati con lo scopo di ottenere, in collaborazione con essi un risultato preventivamente determinato e concordato;
D.
d) contributi finanziari o sovvenzioni e qualsiasi altra forma di sostegno ad associazioni, enti pubblici e privati, erogati per le finalità di cui alla legge n.1102 del 03.12.1971 e della L.31.01.1994 n.97, alla eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica delle zone montane e quindi a favorire le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale ed a favorire la preparazione culturale e professionale della popolazione della Comunità Montana.

Art.4 – Requisito della Torritorialità
Le iniziative e le attività sovvenzionabili devono attenere ad interessi che non esulino dal territorio della Comunità Montana e non invadano interessi, anche locali, riservati per legge allo Stato o ad altri enti o aziende pubbliche.

Art.5 – Attività previste dal regolamento
Con particolare riferimento a quanto previsto alla lettera d), si individuano di seguito le attività interessate, i criteri e le modalità di concessione attraverso un processo di programmazione globale del complesso degli interventi; attività di carattere culturale, ricreativo, sportivo, sociale di rilevante significato e/o incidenza economico-produttivo e più in generale quanto di particolarmente qualificato innovativo e/o quantitativamente consistente, caratterizzante il tessuto sociale – economico della Comunità Montana della Lunigiana.
Art.6 – Dotazione Finanziaria e Pubblica
Ai fini della concessione di quanto previsto alla lettera d) dell’art.3 l’Ente stanzierà annualmente una somma destinata a tale finalità. Le modalità per accedere ai contributi o sovvenzioni saranno pubblicate all’Albo Pretorio dell’ente e dei Comuni facenti parte della Comunità Montana e ad essa sarà data idonea pubblicità mediante comunicati ai quotidiani, alle emittenti e sul sito internet della Comunità Montana, nonché mediante affissione di manifesti.

Art.7 – Attività Finanziabili
Con le risorse finanziarie di cui al punto precedente, l’Ente concederà le sovvenzioni e/o i contributi tenendo fermi i sottoriportati criteri per le varie attività:
A.
attività che interessano il territorio della Comunità Montana della Lunigiana nella sua complessità;
B.
attività - economico produttive di rilevante interesse comprensoriale che necessitino di essere incentivate e/o tutelate;
C.
attività promosse da Enti e/o Associazioni di particolare prestigio o rispondenti a tradizioni consolidate sul territorio lunigianese;
D.
attività promozionali organizzate da Società o Enti di promozione sportiva che si distinguono nella promozione dello sport rivolto soprattutto ai giovani favorendo l’organizzazione di corsi di avviamento allo sport concorrendo al suo sviluppo tramite la loro socializzazione; nell’estensione della pratica sportiva e nell’acquisto di attrezzature sportive;
E.
sostegno ad Enti, Associazioni o Istituzioni che operino per la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico del territorio della Lunigiana in modo particolare della storia e delle tradizioni locali e per la diffusione della cultura;
F.
sostegno e promozione di attività turistiche a carattere conoscitivo culturale nel territorio della Lunigiana a favore di gruppi di utenze turisticamente organizzate, nazionali ed esteri ed in particolare a significative classi di utenza sociale come: scuole, giovani, anziani, cral aziendali, enti locali, associazioni naturalistiche, sostengo ad azioni di promozione sociale, ecc.;
G.
concessione di contributi finanziari per spese di primo impianto da concedersi entro 18 mesi dalla loro costituzione alle Società Cooperative ivi comprese le piccole società cooperative che abbiano i seguenti requisiti:
1.
siano ispirate ai principi di mutualità richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1577 (3), e successive modifiche ed integrazioni;
2.
siano iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
3.
siano costituite da lavoratori ammessi al trattamento della cassa integrazione guadagni dipendenti da imprese per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla L.12 agosto 1977, n.675, dalla L. 5 dicembre 1978, n.787, e D.L. 30 gennaio 1979, n.26, convertito in legge, con modificazioni, dalla L.3 aprile 1979, n.95, oppure dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali previste dal R.D. 16 marzo 1942, n.267, oppure licenziati per cessazione dell’attività dell’impresa o per riduzioni di personale;
4. realizzino in tutto o in parte la salvaguardia dell’occupazione dei lavoratori delle imprese di cui alla precedente lettera c) mediante l’acquisto, l’affitto, la gestione anche parziale delle aziende stesse o di singoli rami d’azienda o di gruppi di beni della medesima, oppure mediante iniziative imprenditoriali sostitutive;
H.
concessione di contributi finanziari per spese di primo impianto a cooperative costituite da giovani imprenditori, che abbiano i requisiti per accedere ai benefici di cui alla L.28.02.1986 n.44 concernente misure per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile;
I.
concessione di contributi finanziari per spese di primo impianto, da concedersi ad Aziende costituite da giovani imprenditori o singoli che abbiano i requisiti per accedere ai benefici di cui alla L.28.02.1986 N.44 concernente misure per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile;
J.
concessione di contributi finanziari ad Enti, associazioni e Cooperative che operano nel sociale.

Art.8 – Provvedimenti dell'organo esecutivo
La Giunta Esecutiva, successivamente all’approvazione da parte dell’assemblea della Comunità Montana della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio di Previsione di ogni anno in relazione alle risorse finanziarie disponibili concederà in base alle domande pervenute i contributi, le sovvenzioni e ogni genere di sostegno ai beneficiari secondo quanto stabilito al successivo art.11.

Art.9 – Modalità per la presentazione delle domande
Le domande rivolte ad ottenere i contributi di cui all’art.3 dovranno essere sottoscritte dal rappresentante legale del soggetto richiedente e indirizzate al Presidente della Comunità Montana entro il 31.03 di ogni anno e indicare obbligatoriamente:
A.
specificazione delle finalità e degli obiettivi per cui viene richiesto il contributo;
B.
quote di adesione ad associazioni e/o Enti e istituzioni ai quali in precedenza la Comunità Montana abbia deliberato di aderire;
C.
copia dell’atto costitutivo e statuto dell’organismo richiedente da cui risulti che non persegue fini di lucro e la gratuità delle cariche associative oppure che sia una associazione ONLUS, “NO PROFIT” o di promozione sociale;
D.
copia del codice fiscale e/o partita IVA;
E.
indicazione del rappresentante legale abilitato alla riscossione ovvero indicazione del c/c bancario o postale e loro sede di riferimento;
F.
elenco dei soci;
G.
impegno a rendicontare le spese per l’attività inerente la concessione di contributo, al fine di ottenere la liquidazione del medesimo;
H.
autodichiarazione riguardante la sussistenza di altri contributi privati e pubblici ricevuti o da ricevere a sostegno dell’attività o dell’iniziativa, nonché la conoscenza delle norme del presente regolamento
I.
autodichiarazione di operare sul territorio della Comunità Montana da almeno 2 anni rispetto al termine di cui al 1° comma del presente articolo.
  Le indicazioni di cui ai punti a), c), d), e), f), h) e i) non necessitano per le pubbliche amministrazioni di cui all’art.1 del D.Lgs.29/93.

Art.10 – Osservanza del regolamento
Ai sensi dell’art.12 della legge 07.08.1990 n.241 nei provvedimenti di concessione dell’ente dovrà risultare l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite con il presente regolamento.

Art.11 – Modalità per la concessione delle sovvenzioni e dei contributi
La Giunta Esecutiva concederà le sovvenzioni e i contributi previa istruttoria effettuata dal Segretario Generale, acquisendo il preventivo parere della competente Commissione Consiliare, in base alle domande pervenute ed alle risorse disponibili.
La Commissione Consiliare dovrà rilasciare il prescritto parere entro 15 giorni dal ricevimento del materiale istruttorio, trascorso tale termine la Giunta potrà procedere alla concessione del contributo.
In deroga al termine del 31.03 di cui al precedente art.9, qualora dovessero pervenire richieste urgenti per importanti manifestazioni di rilievo comprensoriale, la Giunta può concedere sovvenzioni o contributi straordinari in presenza delle necessarie disponibilità finanziarie.

Art.12 – Modalità per la liquidazione delle sovvenzioni e dei contributi
A conclusione dell’iniziativa o attività per la quale è stata richiesta una sovvenzione o contributo il beneficiario dovrà presentare entro 30 giorni dalla conclusione dell’iniziativa o attività la seguente documentazione:
A.
relazione dettagliata dell’avvenuto svolgimento dell’iniziativa;
B.
rendiconto della gestione firmato dal legale rappresentante e copia delle fatture quietanziate dell’intera spesa sostenuta;
C.
indicazione delle definitive sovvenzioni, contributi e sponsorizzazioni ricevuti oltre a quello della Comunità Montana.
Il servizio finanziario dell’ente verificata la regolarità della documentazione presentata procederà alla liquidazione.
Nel caso di contributi ad un ente o associazione per attività ordinaria dovrà essere presentato il conto consuntivo annuale.

Art.13 – Concessione contributi in deroga agli Art. 9-11
Per la concessione di contributi ove l’ente ha la rappresentanza istituzionale negli organismi statutariamente previsti non si applicano le procedure previste dal presente regolamento ed in particolare agli articoli 9-11.

Art.14 – Convenzioni con associazioni
Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse comprensoriale, la Comunità Montana può convenzionarsi con soggetti associativi nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.
Fatta salva l’applicazione della disciplina per la stipula dei contratti, la Comunità Montana nello stipulare le convenzioni con le associazioni deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, le disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni e il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni e i casi e le modalità di disdetta delle stesse.

Art.15 – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge, statutarie e regolamentari che disciplinano l’attività della Comunità Montana.

Art.16 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello in cui sarà divenuta esecutiva la deliberazione della sua adozione.

Art.17 – Norme Transitorie
Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello in cui sarà divenuta esecutiva la deliberazione della sua adozione.