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sei qui: servizi regolamenti
: sovvenzione contributi
e sussidi |
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sovvenzione contributi e sussidi
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Art.1 –
Oggetto di regolamento |
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Il presente regolamento
disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità
per la concessione di sovvenzioni, contributi, a persone,
associazioni ed enti pubblici e privati. |
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Art.2 –
Obiettivi della Comunità Montana |
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Al fine di concorrere
alla promozione e alla valorizzazione del territorio
lunigianese e di perseguire il riequilibrio e l’armonico
sviluppo socio economico e delle condizioni di esistenza
delle popolazioni in esso comprese, nonché
per la realizzazione degli interventi previsti dall’art.1
della L.31.01.1994 N.97, la Comunità Montana
della Lunigiana concederà i sostegni finanziari
di cui al successivo art.3. |
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Art.3 –
Contributi, Sovvenzioni, Ausili, Sussidi e vantaggi
economici |
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Ai sensi dell’art.12
della legge 07.08.90 n.241 si devono intendere le
sottoriportate voci fra i contributi, le sovvenzioni,
gli ausili finanziari, i sussidi, i vantaggi economici
da concedersi a persone, associazioni, enti pubblici
e privati, escludendo quelli già disciplinati
da leggi di settore che ne stabiliscono i criteri
e le modalità di concessione:
| A. |
somme da
assegnare per il fondo consortile ai consorzi
promossi dalla Comunità Montana o che
comunque la Comunità Montana ne sia
socia; |
| B. |
quote di adesione ad
associazioni e/o Enti e istituzioni ai quali
in precedenza la Comunità Montana abbia
deliberato di aderire; |
| C. |
contributi finanziari
o sovvenzioni e qualsiasi altra forma di sostegno
attribuiti ad associazioni e/o Enti pubblici
e privati con lo scopo di ottenere, in collaborazione
con essi un risultato preventivamente determinato
e concordato; |
| D. |
d) contributi finanziari
o sovvenzioni e qualsiasi altra forma di sostegno
ad associazioni, enti pubblici e privati,
erogati per le finalità di cui alla
legge n.1102 del 03.12.1971 e della L.31.01.1994
n.97, alla eliminazione degli squilibri di
natura sociale ed economica delle zone montane
e quindi a favorire le iniziative di natura
economica idonee alla valorizzazione di ogni
tipo di risorsa attuale e potenziale ed a
favorire la preparazione culturale e professionale
della popolazione della Comunità Montana. |
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Art.4 –
Requisito della Torritorialità |
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Le iniziative e
le attività sovvenzionabili devono attenere
ad interessi che non esulino dal territorio della
Comunità Montana e non invadano interessi,
anche locali, riservati per legge allo Stato o ad
altri enti o aziende pubbliche. |
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Art.5 –
Attività previste dal regolamento |
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Con particolare
riferimento a quanto previsto alla lettera d), si
individuano di seguito le attività interessate,
i criteri e le modalità di concessione attraverso
un processo di programmazione globale del complesso
degli interventi; attività di carattere culturale,
ricreativo, sportivo, sociale di rilevante significato
e/o incidenza economico-produttivo e più in
generale quanto di particolarmente qualificato innovativo
e/o quantitativamente consistente, caratterizzante
il tessuto sociale – economico della Comunità
Montana della Lunigiana. |
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Art.6 –
Dotazione Finanziaria e Pubblica |
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Ai fini della concessione
di quanto previsto alla lettera d) dell’art.3
l’Ente stanzierà annualmente una somma
destinata a tale finalità. Le modalità
per accedere ai contributi o sovvenzioni saranno pubblicate
all’Albo Pretorio dell’ente e dei Comuni
facenti parte della Comunità Montana e ad essa
sarà data idonea pubblicità mediante
comunicati ai quotidiani, alle emittenti e sul sito
internet della Comunità Montana, nonché
mediante affissione di manifesti. |
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Art.7 –
Attività Finanziabili |
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Con le risorse finanziarie
di cui al punto precedente, l’Ente concederà
le sovvenzioni e/o i contributi tenendo fermi i sottoriportati
criteri per le varie attività:
| A. |
attività
che interessano il territorio della Comunità
Montana della Lunigiana nella sua complessità; |
| B. |
attività
- economico produttive di rilevante interesse
comprensoriale che necessitino di essere incentivate
e/o tutelate; |
| C. |
attività
promosse da Enti e/o Associazioni di particolare
prestigio o rispondenti a tradizioni consolidate
sul territorio lunigianese; |
| D. |
attività
promozionali organizzate da Società
o Enti di promozione sportiva che si distinguono
nella promozione dello sport rivolto soprattutto
ai giovani favorendo l’organizzazione
di corsi di avviamento allo sport concorrendo
al suo sviluppo tramite la loro socializzazione;
nell’estensione della pratica sportiva
e nell’acquisto di attrezzature sportive; |
E. |
sostegno ad Enti, Associazioni
o Istituzioni che operino per la valorizzazione
del patrimonio culturale e turistico del territorio
della Lunigiana in modo particolare della storia
e delle tradizioni locali e per la diffusione
della cultura; |
F. |
sostegno e promozione di attività
turistiche a carattere conoscitivo culturale
nel territorio della Lunigiana a favore di gruppi
di utenze turisticamente organizzate, nazionali
ed esteri ed in particolare a significative
classi di utenza sociale come: scuole, giovani,
anziani, cral aziendali, enti locali, associazioni
naturalistiche, sostengo ad azioni di promozione
sociale, ecc.; |
G. |
concessione di contributi finanziari
per spese di primo impianto da concedersi entro
18 mesi dalla loro costituzione alle Società
Cooperative ivi comprese le piccole società
cooperative che abbiano i seguenti requisiti:
| 1. |
siano
ispirate ai principi di mutualità
richiamati espressamente e inderogabilmente
nei rispettivi statuti con riferimento
agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, numero 1577 (3), e successive
modifiche ed integrazioni; |
| 2. |
siano
iscritte nei registri delle prefetture
e nello schedario generale della cooperazione
e siano soggette alla vigilanza del
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale; |
| 3. |
siano
costituite da lavoratori ammessi al
trattamento della cassa integrazione
guadagni dipendenti da imprese per le
quali siano stati adottati i provvedimenti
previsti dalla L.12 agosto 1977, n.675,
dalla L. 5 dicembre 1978, n.787, e D.L.
30 gennaio 1979, n.26, convertito in
legge, con modificazioni, dalla L.3
aprile 1979, n.95, oppure dipendenti
da imprese sottoposte a procedure concorsuali
previste dal R.D. 16 marzo 1942, n.267,
oppure licenziati per cessazione dell’attività
dell’impresa o per riduzioni di
personale; |
| 4. |
realizzino in tutto o in
parte la salvaguardia dell’occupazione
dei lavoratori delle imprese di cui alla
precedente lettera c) mediante l’acquisto,
l’affitto, la gestione anche parziale
delle aziende stesse o di singoli rami
d’azienda o di gruppi di beni della
medesima, oppure mediante iniziative imprenditoriali
sostitutive; |
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| H. |
concessione
di contributi finanziari per spese di primo
impianto a cooperative costituite da giovani
imprenditori, che abbiano i requisiti per
accedere ai benefici di cui alla L.28.02.1986
n.44 concernente misure per la promozione
e lo sviluppo dell’imprenditorialità
giovanile; |
I. |
concessione
di contributi finanziari per spese di primo
impianto, da concedersi ad Aziende costituite
da giovani imprenditori o singoli che abbiano
i requisiti per accedere ai benefici di cui
alla L.28.02.1986 N.44 concernente misure
per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditorialità
giovanile; |
| J. |
concessione
di contributi finanziari ad Enti, associazioni
e Cooperative che operano nel sociale. |
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Art.8 –
Provvedimenti dell'organo esecutivo |
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La Giunta Esecutiva,
successivamente all’approvazione da parte dell’assemblea
della Comunità Montana della Relazione Previsionale
e Programmatica e del Bilancio di Previsione di ogni
anno in relazione alle risorse finanziarie disponibili
concederà in base alle domande pervenute i
contributi, le sovvenzioni e ogni genere di sostegno
ai beneficiari secondo quanto stabilito al successivo
art.11. |
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Art.9 –
Modalità per la presentazione delle domande |
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Le
domande rivolte ad ottenere i contributi di cui all’art.3
dovranno essere sottoscritte dal rappresentante legale
del soggetto richiedente e indirizzate al Presidente
della Comunità Montana entro il 31.03 di ogni
anno e indicare obbligatoriamente:
| A. |
specificazione
delle finalità e degli obiettivi per
cui viene richiesto il contributo; |
| B. |
quote di
adesione ad associazioni e/o Enti e istituzioni
ai quali in precedenza la Comunità
Montana abbia deliberato di aderire; |
| C. |
copia dell’atto
costitutivo e statuto dell’organismo
richiedente da cui risulti che non persegue
fini di lucro e la gratuità delle cariche
associative oppure che sia una associazione
ONLUS, “NO PROFIT” o di promozione
sociale; |
| D. |
copia del
codice fiscale e/o partita IVA; |
| E. |
indicazione del rappresentante
legale abilitato alla riscossione ovvero indicazione
del c/c bancario o postale e loro sede di riferimento; |
| F. |
elenco dei soci; |
| G. |
impegno a rendicontare le spese
per l’attività inerente la concessione
di contributo, al fine di ottenere la liquidazione
del medesimo; |
| H. |
autodichiarazione riguardante
la sussistenza di altri contributi privati e
pubblici ricevuti o da ricevere a sostegno dell’attività
o dell’iniziativa, nonché la conoscenza
delle norme del presente regolamento |
| I. |
autodichiarazione di operare
sul territorio della Comunità Montana
da almeno 2 anni rispetto al termine di cui
al 1° comma del presente articolo. |
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Le indicazioni di cui ai
punti a), c), d), e), f), h) e i) non necessitano per
le pubbliche amministrazioni di cui all’art.1
del D.Lgs.29/93. |
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Art.10 –
Osservanza del regolamento |
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Ai
sensi dell’art.12 della legge 07.08.1990 n.241
nei provvedimenti di concessione dell’ente dovrà
risultare l’effettiva osservanza dei criteri
e delle modalità stabilite con il presente
regolamento. |
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Art.11 –
Modalità per la concessione delle sovvenzioni
e dei contributi |
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La
Giunta Esecutiva concederà le sovvenzioni e
i contributi previa istruttoria effettuata dal Segretario
Generale, acquisendo il preventivo parere della competente
Commissione Consiliare, in base alle domande pervenute
ed alle risorse disponibili.
La Commissione Consiliare dovrà rilasciare
il prescritto parere entro 15 giorni dal ricevimento
del materiale istruttorio, trascorso tale termine
la Giunta potrà procedere alla concessione
del contributo.
In deroga al termine del 31.03 di cui al precedente
art.9, qualora dovessero pervenire richieste urgenti
per importanti manifestazioni di rilievo comprensoriale,
la Giunta può concedere sovvenzioni o contributi
straordinari in presenza delle necessarie disponibilità
finanziarie.
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Art.12 –
Modalità per la liquidazione delle sovvenzioni
e dei contributi |
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A conclusione
dell’iniziativa o attività per la quale
è stata richiesta una sovvenzione o contributo
il beneficiario dovrà presentare entro 30 giorni
dalla conclusione dell’iniziativa o attività
la seguente documentazione:
| A. |
relazione
dettagliata dell’avvenuto svolgimento
dell’iniziativa; |
| B. |
rendiconto
della gestione firmato dal legale rappresentante
e copia delle fatture quietanziate dell’intera
spesa sostenuta; |
| C. |
indicazione
delle definitive sovvenzioni, contributi e
sponsorizzazioni ricevuti oltre a quello della
Comunità Montana. |
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Il servizio finanziario dell’ente
verificata la regolarità della documentazione
presentata procederà alla liquidazione.
Nel caso di contributi ad un ente o associazione per
attività ordinaria dovrà essere presentato
il conto consuntivo annuale. |
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Art.13 –
Concessione contributi in deroga agli Art. 9-11 |
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Per
la concessione di contributi ove l’ente ha la
rappresentanza istituzionale negli organismi statutariamente
previsti non si applicano le procedure previste dal
presente regolamento ed in particolare agli articoli
9-11. |
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Art.14 –
Convenzioni con associazioni |
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Al
fine di promuovere la realizzazione di programmi di
interesse comprensoriale, la Comunità Montana
può convenzionarsi con soggetti associativi
nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.
Fatta salva l’applicazione della disciplina
per la stipula dei contratti, la Comunità Montana
nello stipulare le convenzioni con le associazioni
deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili,
le disposizioni atte ad assicurare la verifica dello
svolgimento delle prestazioni e il controllo della
loro qualità, la durata delle convenzioni e
i casi e le modalità di disdetta delle stesse.
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Art.15 –
Rinvio |
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Per
quanto non espressamente previsto dal presente regolamento
si applicano le norme di legge, statutarie e regolamentari
che disciplinano l’attività della Comunità
Montana. |
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Art.16 –
Entrata in vigore |
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Il
presente regolamento entrerà in vigore il giorno
successivo a quello in cui sarà divenuta esecutiva
la deliberazione della sua adozione. |
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Art.17 –
Norme Transitorie |
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Il
presente regolamento entrerà in vigore il giorno
successivo a quello in cui sarà divenuta esecutiva
la deliberazione della sua adozione. |
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