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Regolamento di Servizio delle Guardie Ambientali Volontarie

 

Art.1 - FINALITA'
 


Il presente regolamento:

1)
viene adottato dalla Comunità Montana della Lunigiana al fine di disciplinare il servizio delle Guardie Ambientali Volontarie ai sensi della L.R.T. 23 gennaio 1998 n. 7, il coordinamento delle quali l'Amm.ne Prov.le di Massa Carrara ha affidato a questa Comunità Montana, per l'espletamento delle seguenti funzioni:

•  prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni alle leggi riguardanti materie di competenza o delegate dall'Amm.ne Prov.le di Massa Carrara ed in particolare ai settori ambientale ed ecologico, ittico-venatorio;

•  diffusione dell'informazione sulle normative in materia ambientale;

•  valorizzazione e salvaguardia del patrimonio e della cultura ambientale;

•  regolamentazione e vigilanza sulla raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco ai sensi della L.R. 16/99 e successive modificazioni;

•  vigilanza antincendio boschivo  

2)
disciplina l'espletamento del servizio di vigilanza volontario ambientale di cui all'art. 19 comma 1 lett.a) del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, mediante l'impiego della G.A.V., in collaborazione con il Corpo di Polizia Prov.le secondo la normativa introdotta nell'ordinamento con L.R. 23/01/1998 n. 7;

3)
il servizio di vigilanza potrà essere svolto avvalendosi della collaborazione della Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato e di tutti i corpi di polizia, nei limiti e secondo le modalità indicate dalle leggi vigenti.


Art.2 - AMBITO DI SERVIZIO


1)
Il servizio è svolto nell'ambito territoriale della Comunità Montana della Lunigiana per favorire e garantire l'applicazione delle normative in materia di protezione dell'ambiente terrestre e lacustre, della flora e della fauna, anche in riferimento agli animali di affezione;

2)
nelle parti del territorio della Comunità Montana della Lunigiana rientranti nelle competenze degli Enti parchi regionali e nazionali, il servizio delle G.A.V. è escluso limitatamente alle lettere e), f), g) dell'art. 4 comma 2 della L.R.T. n.7/98.


Art.3 - LUOGO DI SERVIZIO

 
1)
Le G.A.V. svolgono il loro servizi entro i limiti territoriali della Comunità Montana della Lunigiana;

2)
le G.A.V. qualora durante il servizio riscontrassero illeciti in ambito territoriale diverso da quello di loro competenza sono autorizzate ad intervenire, sempre entro il limite della Provincia di Massa Carrara, dell'Ente Parco Alpi Apuane e Parco nazionale Tosco - Emiliano;

3)
le G.A.V. svolgono alcune attività prioritarie, tra le quali la vigilanza nelle aree protette regionale. In particolare: territorio della Comunità Montana della Lunigiana aree b), c). d) in base alla delibera del Consiglio Regionale n. 489/1993 – siti bioitaly; fiumi ed aree adiacenti; foresta del Brattello (Comune di Pontremoli);

4)
le G.A.V che per l'espletamento delle loro mansioni dovessero compiere missioni fuori del territorio di competenza dovranno essere autorizzate dal Dirigente Responsabile del Servizio delle G.A.V. previo accordo con le Amm.ni locali interessate.



Art.4 - COMANDO DELLE G.A.V


Presso la sede della Comunità Montana della Lunigiana è costituito il Comando delle Guardie Ambientali Volontarie.


Art.5 - DOVERI DELLE G.A.V.


1)
Nello svolgimento delle proprie attività le G.A.V. sono tenute a rispettare le modalità previste dal regolamento di servizio.

2)
Le G.A.V. devono inoltre:

•  assicurare almeno 8 ore di servizio ogni mese;

•  prestare il proprio servizio con diligenza e perizia e comunque nei modi indicati dal raggruppamento di appartenenza;

•  qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento;

•  indossare, durante il servizio, l'uniforme;

•  compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio ed i verbali di accertamento, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire entro 48 ore al responsabile del servizio per il successivo inoltro al competente ufficio della Provincia;

•  usare con cura l'attrezzatura ed i mezzi in dotazione;

•  partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori organizzati da Enti o associazioni, su richiesta della Provincia, qualora intervengano modifiche sostanziali alle normative vigenti in materia ambientale ed in ogni altro caso in cui sia ritenuto utile;

•  collaborare con il Corpo di Polizia Provinciale, con gli altri servizi di tutela ambientale e con gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria per attività di prevenzione, di controllo, di accertamento di reati commessi contro il patrimonio ambientale, culturale e naturalistico;

•  comunicare preventivamente ai referenti dei raggruppamenti (capisquadra) o all' Ufficio Servizio G.A.V.la loro disponibilità di giornate nel mese.

3)
Alle G.A.V. è vietato, durante il trasferimento da casa al luogo di servizio nonché durante lo svolgimento dell'attività, l'uso ed il trasporto di qualsiasi arma, da taglio e da fuoco.

4)
Alle G.A.V. è vietata:

la caccia nel proprio ambito di competenza territoriale nelle sole giornate in cui espletano il loro servizio, salvo che nelle ipotesi di cui all'articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n.3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);

la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco nel proprio ambito di competenza territoriale nelle sole giornate in cui espletano il loro servizio.

5)
Se una G.A.V. nell'esercizio o a causa del servizio di cui è incaricata ha notizia di un reato èobbligata a farne immediatamente rapporto al proprio referente coordinatore.

Art.6 - COMPITI DELLE G.A.V.


1)
Le G.A.V. della Comunità Montana della Lunigiana svolgono compiti di:

•  prevenzione delle violazioni delle normative ambientali, con particolare riferimento alle aree protette della Provincia ed ai territori sottoposti a vincolo paesaggistico;

•  vigilanza mediante l'accertamento delle violazioni delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni in materia ambientale nonché attraverso la segnalazione dei casi di degrado ambientale e delle relative cause;

•  sorveglianza della dinamica di conservazione delle consociazioni floristiche, faunistiche, dei loro habitat e delle emergenze geologiche e paesaggistiche;

•  collaborazione con le autorità competenti in attività di soccorso in caso di disastri di natura ambientale e nella prevenzione degli incendi boschivi prestando particolare attenzione nei mesi a rischio, o comunque durante il periodo di vigenza della dichiarazione di grave pericolosità, alla tutela dei boschi dagli incendi limitatamente all'avvistamento.

•  educazione nei confronti delle comunità locali e come supporto nelle scuole, in particolare:

•  promuovono la diffusione delle conoscenze sulle caratteristiche e sulle modalità di funzionamento del sistema ambientale e sulle caratteristiche del patrimonio naturale e culturale del territorio

•  promuovono l'informazione sul rispetto del patrimonio naturale e culturale e concorrono con le autorità competenti alle attività di recupero e valorizzazione del suddetto patrimonio

•  promuovono l'informazione sulla normativa vigente in materia ambientale

•  scorta al gonfalone

•  tutela del patrimonio mobile ed immobile della Comunità Montana

2)
Le G.A.V. dotate di specifica esperienza speleologica, attestata dalla Federazione Speleologica Toscana, o subacquea attestata da qualificati organismi del settore, operano per favorire e garantire l'applicazione della normativa in materia di protezione dell'ambiente terrestre, marino e lacustre, della flora e della fauna, anche nelle cavità ipogee e negli ambienti subacquei.

3)
Le G.A.V. durante l'espletamento delle loro attività sono Pubblici Ufficiali e svolgono funzioni di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento di cui alla legge n. 689 del 24.11.1981.

4)
L'espletamento del servizio di vigilanza ambientale delle G.A.V. non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego e comunque di lavoro subordinato od autonomo, essendo prestato a titolo gratuito ai sensi della legge n. 266 dell'11.8.1991.


Art.7 - MEZZI IN DOTAZIONE ALLE G.A.V.


La Comunità Montana della Lunigiana provvederà a fornire al servizio G.A.V. n 3 autovetture che potranno essere condotte solamente dalle G.A.V. munite di adeguata patente di guida e dal dirigente e dal responsabile del servizio G.A.V. per motivi strettamente collegati al servizio. Tutte le G.A.V. durante il servizio o per fini attinenti allo stesso, possono essere trasportate sui mezzi in dotazione alla Polizia Provinciale e, conseguentemente, gli appartenenti al Corpo della Polizia Provinciale possono essere trasportati sui mezzi in dotazione alle G.A.V.



Art.8


La Comunità Montana stipula polizza assicurativa a favore delle GAV per infortuni, responsabilità civile verso terzi ed assistenza legale connessa con l'attività di servizio e rimborsa alle stesse le spese sostenute per adempimenti relativi al servizio (citazioni, testimonianze da rendere alla magistratura,etc.) comprese quelle relative alla perdita della giornata lavorativa. L'Amministrazione determinerà annualmente l'importo relativo alle stesse.

Le G.A.V. usufruiscono di un rimborso spese carburante pari a quello dei dipendenti C.M. maggiorato del 30% solamente per i motivi sotto elencati:

•  il raggiungimento dal domicilio al luogo di dislocazione dell'auto di servizio

•  nel caso in cui per causa di forza maggiore l'auto di servizio non dovesse essere disponibile

•  per la partecipazione a riunioni e per la frequenza di corsi di aggiornamento

Negli ultimi due casi occorrerà sempre l'autorizzazione del Comando

In caso di corsi di aggiornamento o servizi straordinari che si svolgessero nell'arco di una intera giornata sarà concesso alla G.A.V. un rimborso spese pasto anche questo pari a quello dei dipendenti C.M.


NORME DI COMPORTAMENTO IN SERVIZIO


Il dirigente del Servizio G.A.V. provvede alla nomina di un referente - responsabile tra i volontari delle G.A.V. valutando ai fini dell'attribuzione dell'incarico prioritariamente, i titoli ed il rendimento ottenuto ai corsi di formazione ed aggiornamento svolti.

Il dirigente del Servizio G.A.V. provvede alla nomina di GAV caposquadra. Nel proporre i nominativi sarà tenuto conto dello stato di servizio, nonché del rendimento ai corsi di formazione e di aggiornamento e della valutazione del curriculum vitae di coloro che si candidano capo squadra.

Il volontario più alto in grado delle GAV è sempre subordinato agli ufficiali ed agenti della Polizia Provinciale e delle altre Forze dell'ordine qualunque grado essi rivestano. Le GAV sono tenute a fornire loro massima collaborazione.

L'attività di vigilanza delle GAV viene svolta durante il servizio concordato e programmato.

Compito dei capisquadra è collaborare con il responsabile del servizio con particolare riferimento ai settori loro assegnati e al mantenimento della disciplina.

Compito dei capipattuglia è coordinare l'attività della pattuglia in servizio, vigilare sull'ineccepibile comportamento delle guardie e sul perfetto mantenimento delle attrezzature messe a disposizione dall'Amministrazione.

Le GAV sono al servizio del cittadino e non contro di esso. Esse devono intervenire ogni volta che se ne presenti la necessità o che sia richiesta la loro presenza. Il capopattuglia darà comunicazione radio al Comando G.A.V. dell'eventuale variazione del servizio.

La pattuglia GAV è composta da tre persone ed è sempre comandata da un capopattuglia.

Il servizio deve essere improntato alla massima disponibilità nei confronti dei colleghi ed a correttezza e fermezza con l'utenza. Su disposizioni del responsabile della pattuglia, gli agenti provvederanno a svolgere gli interventi e ad elevare le sanzioni previste dalla legge, salutando, qualificandosi e mantenendo sempre un corretto distacco dall'utente, usando il “lei” e non contraddicendosi mai in presenza di estranei.

L'attività di educazione, elemento fondamentale nei compiti GAV, viene svolta in un momento diverso e separato dalla vigilanza.

Ogni GAV dovrà comunicare la propria disponibilità per i turni di servizio settimanali alla segreteria del Comando G.A.V. entro il lunedì mattina alle ore 13:00.

Tutte le GAV sono tenute al rispetto della scala gerarchica e delle competenze di settore. Esse devono indossare la divisa di servizio senza variazioni e/o aggiunte.

Fatte salve altre disposizioni, i turni di servizio sono i seguenti: ore 7:00 – 13:00/ ore 13:00 – 19:00.

In caso di forzata assenza da un turno concordato, la GAV deve comunicarlo prima possibile al responsabile della squadra di appartenenza che provvederà alla sostituzione.

Le pattuglie dovranno comunicare alla Comunità Montana l'inizio ed il termine del servizio o tramite radio o telefonicamente.

Il capopattuglia annoterà al rientro del servizio l'orario, la composizione della pattuglia e gli elementi qualificanti del servizio svolto su apposito modulo e provvederà ad annotare sul foglio di viaggio i chilometri percorsi e le località raggiunte.

Le auto devono essere mantenute in perfetta efficienza con il pieno di carburante e con a bordo: zaino di pronto intervento, valigetta con prontuario delle leggi, blocco verbali, rotella metrica.

Il rifornimento di carburante dovrà avvenire presso i distributori già fornitori della Comunità Montana e segnati sull' apposito blocchetto.

La pattuglia che effettua il servizio di scorta al gonfalone è composta da due elementi, tre in caso di assenza del dipendente dell'Ente incaricato del servizio. In tale occasione deve essere indossata l'uniforme da cerimonia.

Le GAV che hanno dato la loro disponibilità allo svolgimento dei servizio di Protezione Civile devono essere attrezzate con corredo personale e pronte nel periodo di tempo segnalato in precedenza all'Ufficio Servizio G.A.V.

E' fatto divieto assoluto di comunicare nomi, numeri di telefono ed altre notizie riservate via radio e/o via telefono cellulare. Via radio dovranno essere usate esclusivamente le sigle personali assegnate.

Nel fornire informazioni su leggi o altro all'utenza le GAV devono limitarsi a dare notizie di cui hanno certezza verificandone, in caso di dubbi, l'esattezza con il comando GAV o Polizia Provinciale.

Le attività di polizia amministrativa delle GAV e tutte le informazioni di PG di cui le GAV possano venire a conoscenza, sono strettamente riservate e regolate dalla legge.

Nell'eventualità di incidente o infortunio deve essere data immediata comunicazione del fatto al Comando per i provvedimenti del caso.

Eventuali responsabilità civili o penali, causate da comportamenti posti in essere dalle G.A.V., rimangono a carico dei singoli interessati, con esplicito esonero da ogni responsabilità della Comunità Montana.

Le GAV sono tenute a comunicare alla Comunità Montana l'apertura di eventuali procedimenti penali a loro carico che abbiano rilevanza sul servizio.

Tutte le GAV sono tenute alla non ingerenza ed al rispetto delle idee altrui. All'interno del Comando e durante il servizio è vietato svolgere attività politica o partitica di ogni genere.

Il Corpo delle GAV è la diretta emanazione della pubblica amministrazione ed i suoi appartenenti sono tenuti alla fedeltà alla Repubblica Italiana.

a Comunità Montana richiama e se ne è il caso sostituisce le GAV che non osservano una condotta irreprensibile.