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Costituzione Riserve Raccolta Funghi

 


REGOLAMENTO PER LE AREE A RACCOLTA RISERVATA ED A PAGAMENTO
L.R. 22 MARZO 1999 N. 16 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI


Art.1
 

Le aree a raccolta riservata ed a pagamento, fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'art.12, di cui agli artt. 11 e 12 della L.R. 16/99 e successive modificazioni possono essere costituite previa richiesta di autorizzazione alla Comunità Montana. La richiesta di autorizzazione dovrà essere corredata da un piano di conduzione che garantisca la protezione e la salvaguardia dell'ecosistema.

L' autorizzazione ha validità quinquennale ed è rinnovabile tramite richiesta da inviarsi all'Ente almeno sei mesi prima della scadenza.

Entro 60 gg. dalla data della richiesta la Comunità Montana provvederà alla comunicazione dell'esito della domanda.

In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento le autorizzazioni decadono, così come previsto dalla normativa vigente in materia ed al titolare non potrà essere rilasciata una nuova autorizzazione, per gli stessi o per altri terreni, prima che siano trascorsi tre anni dall'adozione del provvedimento di ritiro.


Art.2

Nelle aree a raccolta riservata e di raccolta a pagamento di cui agli artt. 11 e 12 della L.R. 16/99, i gestori hanno l'obbligo di attuare quanto dichiarato nel piano di conduzione per garantire la protezione e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema. Il piano di conduzione deve contenere la descrizione delle risorse ambientali e forestali di cui trattasi, delle attività umane eventualmente con esso interferenti, il tipo di fruibilità che di esso viene proposta. Tali informazioni dovranno essere aggiornate qualora dovessero intervenire modificazioni e trasmesse alla Comunità Montana. Dovranno essere altresì indicate tutte le azioni di “buon governo” del territorio considerato, incluse le operazioni tese a diminuire le cause d'incendio ed azioni tese alla sua prevenzione oltre che evidenziare tutte le peculiarità in esso presenti (sorgenti, sentieri, abbeveratoi, maestà…). Tali indicazioni non devono riguardare interventi realizzati con finanziamenti pubblici.


Art.3
I gestori di tali risorse debbono sensibilizzare i fruitori del bosco circa la prevenzione degli incendi ed il corretto comportamento da seguire durante la raccolta o visita, per il rispetto ambientale.

Art.4

I soggetti gestori delle aree in base agli artt. 11 e 12 sono tenuti a segnalare alle strutture competenti eventuali incendi e nell'eventualità a garantire un pronto allontanamento dalla zona degli eventuali visitatori o raccoglitori.


Art.5 - Modalità di tabellazione

Le tabelle dovranno avere le dimensioni di cm. 20 x 30 con scritta in nero, su fondo giallo, riportante ben impresse e leggibili le seguenti diciture:

•  per quanto attiene l'art. 11:

 

SOGGETTO GESTORE
AREA A RACCOLTA RISERVATA

ai sensi dell'art. 11 della L.R. 16/99
e successive modificazioni

DIVIETO DI RACCOLTA FUNGHI

 

•  per quanto attiene l'art.12:

 

SOGGETTO GESTORE
AREA DI RACCOLTA FUNGHI A PAGAMENTO

ai sensi dell'art. 12 della L.R. 16/99
e successive modificazioni

 

Le tabelle dovranno essere affisse su pali di legno, oppure direttamente su piante facendo ricorso al nuovo ritrovato denominato “tubetto agricolo”, fermo restando un'altezza variabile dai mt. 2.5 ai mt. 4, la collocazione lungo i confini ed una distanza tale da consentire la visibilità di due tabelle contigue

Art.6
Le quantità giornaliere di raccolta dei funghi risultano essere senza limitazione quantitativa nelle aree a raccolta riservata mentre nelle aree di raccolta a pagamento il limite è quello imposto dalla legge. In queste aree non è necessaria l'autorizzazione comunale alla raccolta ma quella dell'Ente gestore.

Art.7
Durante il periodo di raccolta delle castagne, dal 10 ottobre al 10 novembre, la raccolta dei funghi nei castagneti da frutto è comunque subordinata al consenso del proprietario o conduttore del fondo.

Art.8

La superficie che può essere oggetto di concessione, di cui all'art.15, comma 2, lett. b), è individuata nella località Monte Cucco nella foresta demaniale del Brattello.


Art.9
Le prescrizioni del presente regolamento non sostituiscono quanto previsto in atti di concessione di terreni di patrimonio agricolo forestale demaniale nonché quanto previsto da atti tra privati. Le prescrizioni degli atti sopra citati, qualora in contrasto prevalgono sui contenuti del presente regolamento.