| L.R.
22 Marzo 1999 N.16 e successive modificazioni
L.R. 22 Dicembre 1999 N.68
REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI
Comuni interessati:
Aulla - Bagnone - Casola Lunigiana - Comano - Filattiera
- Fivizzano - Fosdinovo - Licciana Nardi - Mulazzo
- Podenzana - Pontremoli - Tresana - Villafranca Lunigiana
- Zeri
Finalità:
La Regione Toscana nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993
n. 352 "Norme quadro in materia di raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati",
nonchè dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394 "legge
quadro sulle aree protette", disciplina la raccolta
e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei,
nel quadro di una politica volta a garantire
la conservazione e la condizione di riproducibilità
del patrimonio naturale e ad assicurare i benefici
che ne derivano agli ecosistemi vegetali.
I benefici economici
che derivano dalla loro presenza ed integrità
sono goduti dalle popolazioni del territorio della
Lunigiana nello spirito della legislazione vigente
a favore della montagna tesa al suo riequilibrio socio-economico.
La Comunità
Montana della Lunigiana cerca di garantire
la massima informazione sulle normative e sulla regolamentazione
della raccolta dei funghi epigei spontanei.
| L'assessore
all'Agricoltura |
Il
Presidente
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| Paolo
Grassi |
Maurizio
Varese |
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