DISC. RACCOLTA FUNGHI
Introd. al regolamento
Autorizzazione
Modalità di raccolta
Vigilanza
G.A.V.



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disciplina Raccolta Funghi

 


L.R. 22 Marzo 1999 N.16 e successive modificazioni
L.R. 22 Dicembre 1999 N.68

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI

Comuni interessati:
Aulla - Bagnone - Casola Lunigiana - Comano - Filattiera - Fivizzano - Fosdinovo - Licciana Nardi - Mulazzo - Podenzana - Pontremoli - Tresana - Villafranca Lunigiana - Zeri

Finalità:
La Regione Toscana nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993 n. 352 "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati", nonchè dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394 "legge quadro sulle aree protette", disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel quadro di una politica volta a garantire la conservazione e la condizione di riproducibilità del patrimonio naturale e ad assicurare i benefici che ne derivano agli ecosistemi vegetali.

I benefici economici che derivano dalla loro presenza ed integrità sono goduti dalle popolazioni del territorio della Lunigiana nello spirito della legislazione vigente a favore della montagna tesa al suo riequilibrio socio-economico.

La Comunità Montana della Lunigiana cerca di garantire la massima informazione sulle normative e sulla regolamentazione della raccolta dei funghi epigei spontanei.

L'assessore all'Agricoltura
Il Presidente
  Paolo Grassi
Maurizio Varese