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: disciplina raccolta funghi |
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disciplina Raccolta Funghi
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GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE
Le Guardie
Ambientali Volontarie (G.A.V.) sono
state isituite con la L.R. del 23 gennaio 1998.
I loro compiti riguardano:
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La prevenzione
delle violazioni delle normative ambientali, con
particolare riferimento ai parchi, alle riserve
naturali protette di interesse locale, ai territori
sottoposti a vincolo paesaggistico; |
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La vigilanza mediante
l'accertamento delle violazioni delle leggi, dei
regolamenti e delle altre disposizioni in materia
ambientale nonchè attraverso la segnalazione
dei casi di degrado ambientale e delle relative
cause; |
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L'educazione, partecipando
a programmi di sensibilizzazione ed informazione
ambientale nelle scuole e promuovendo l'informazione
sulle normative in materia ambientale; |
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La valorizzazione,
concorrendo con le istituzioni alle attività
di recupero e promozione del patrimonio e della
cultura ambientale; |
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La salvaguardia,
concorrendo con le autorità competenti
a fronteggiare fattispecie di emergenza ambientale. |
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Le G.A.V. durante l'espletamento
delle loro attività sono Pubblici Ufficiali e svolgono
funzioni di polizia amministrativa ed esercitano i relativi
poteri di accertamento di cui alla legge 24.11.1981 n. 689.
Comando G.A.V. Lunigiana
tel. 0585 942056
email: comgav@lunigiana.ms.it
| Principali disposizioni a cui
attenersi |
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Possesso dell'autorizzazione; |
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La raccolta è consentita da un'ora
prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il
tramonto; |
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Divieto di usare rastrelli, uncini o
altri mezzi che possono danneggiare il terreno; |
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Trasporto con contenitori rigidi o a
rete; |
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Vietato l'uso di sacchetti o buste di
plastica; |
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Divieto di raccolta di esemplari con
dimensioni del cappello al di sotto di cm 4 per il
Gruppo Boletus e di cm 2 per Dormiente e Prugnolo; |
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Divieto di raccolta dell'Amanita Caesarea
allo stato di ovolo chiuso; |
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E' vietata la distruzione o il danneggiamento
dei carpofori fungini di qualsiasi specie; |
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E' vietata la raccolta nelle zone tabellate
"Riserva Privata" |
A seguito di quanto previsto dalla deliberazione
della Giunta Regionale Toscana . 260 del
19 marzo 2001 si ricorda che al fine di tutelare
l'ambiente e le risorse naturali, non è
consentita la raccolta giornaliera individuale dei sottoriportati
prodotti del sottobosco oltre i seguenti limiti:
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Fragole, lamponi, mirtilli maasimo kg
2 |
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More di rovo massimo kg 3
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Bacche di ginepro, muschi massimo kg
0,500 |
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