sei qui: servizicontributo di bonifica n° 1 : criteri impositivi

CRITERI IMPOSITIVI

 


Si elencano i criteri, che disciplinano la formazione del ruolo nonché i casi particolari e le esenzioni, così come stabiliti dalla deliberazione della Giunta della Comunità Montana Lunigiana n. 112 del 28.07.2011, che approva il Piano di Riparto della spesa per l’annualità 2011 (emissione ruoli 2010), per il Comprensorio di Bonifica n. 1 “Lunigiana”

Il contributo di bonifica è un contributo annuo, non frazionabile per mesi di proprietà. Nei casi di compravendita di un’immobile, verrà inviato a chi ne è stato proprietario per il maggior numero di giorni nell’anno oggetto del ruolo stesso.

Riceveranno l’avviso di pagamento tutti i contribuenti il cui ruolo totale risulti pari o superiore a € 5,00 (cinque euro).

Omesso Pagamento - Per gli avvisi di pagamento che risultano non riscossi entro un anno dalla data di scadenza, verrà formato un ruolo per la riscossione coattiva da inviare ad Equitalia Servizi S.p.A., la quale provvederà a notificare la cartella di pagamento. In questo caso l’importo dell’avviso risulterà maggiorato dei diritti di notifica della cartella stessa.

Esenzioni - Se un lavoratore dipendente, un pensionato o un disoccupato possiede solo un fabbricato costituito da un'unica unità immobiliare urbana, classificata nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 o A/6, con eventuale relativa pertinenza nelle categorie C/2, C/6 o C/7, e se il reddito imponibile del suo nucleo familiare non supera l’importo di 11.500,00 euro annui, può chiedere l’esenzione dal pagamento del contributo sul fabbricato stesso. Nel caso che il contribuente sia anche possessore di terreni, riceverà il bollettino solo relativamente a questi ultimi in quanto i terreni non sono oggetto di esenzione.

I fabbricati che allo stato di fatto risultano inagibili, e che tali risultano anche ai fini I.C.I., su istanza del contribuente, sono esentati dal pagamento.

Nei casi di partite nel catasto terreni con 6 o più intestatari e che producono un importo a ruolo pari o inferiore a 5 euro, stante la difficoltà nonché l’antieconomicità del frazionamento del contributo, sono esentate dal pagamento.

Nei casi di partite plurintestate si procederà seguendo delle linee guida relativamente all’individuazione dell’intestatario del bollettino, attenendosi al seguente ordine:

Maggiore proprietario (o altro titolare di diritti reali) in quota ove indicato dal catasto Con quote uguali il contribuente più giovane di età o quello di cui si possiede l’indirizzo

Sono altresì esentate d’ufficio le partite relative a fabbricati appartenenti alle cat. E/7, destinati all'esercizio del culto, B/7, cappelle ed oratori e E/8, fabbricati costruiti nei cimiteri.

Per gli immobili di interesse culturale vincolati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la base imponibile è costituita secondo il criterio stabilito dall’art. 2, comma 5 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, vale a dire applicando il moltiplicatore sulla rendita catastale risultante dall’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è situato il fabbricato.

Per i fabbricati censiti nella categoria A, la tariffa d’estimo di cui sopra si moltiplica per il numero dei vani catastali dell’immobile. Per i fabbricati censiti nella categoria B, il numero dei vani si ottiene dividendo i metri cubi totali del fabbricato per 60 (cubatura convenzionale di un vano catastale medio). Per i fabbricati censiti nella categoria C si trasformano i metri quadrati totali del fabbricato in vani, dividendo i metri quadrati per 16 (superficie convenzionale di un vano catastale medio).

Le spese di stampa, invio e rendicontazione del primo avviso di pagamento inviato tramite il soggetto incaricato della riscossione, poste a carico del contribuente e indicate sul bollettino di pagamento, sono quantificate in € 1,75.