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Guardie Ambientali Volontarie |
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guardie ambientali volontarie
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GAV - Guardie ambientali
volontarie
La Regione Toscana in attuazione della
L. 11.8.1991 n. 266 riconosce la funzione del volontariato
per la salvaguardia dell' ambiente e ne favorisce l'azione
per diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori
ambientali, per collaborare con le istituzioni pubbliche
alla tutela del patrimonio ambientale, naturale e culturale,
per partecipare sotto il coordinamento delle autorità
competenti ad interventi in caso di emergenza di carattere
ambientale.
A tale scopo, anche in attinenza dell' art. 4 dello
Statuto regionale, ha promosso l'istituzione del servizio
di vigilanza ambientale svolto da Guardie Ambientali
Volontarie. Le Guardie
Ambientali Volontarie (G.A.V) sono state istituite con la L. R. n. 7 del 23 gennaio
1998.
I campi d'intervento delle G.A. V previsti da leggi
dello Stato e da leggi della Regione Toscana (art. 2
comma 3 del GR.T. del 6.4.1998 n. 331) sono i seguenti:
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L. n. 47/75 "Norme integrative per
la difesa dei boschi dagli incendi"
L.R.T. n. 39/00 "Legge F orestale della Toscana"
L.R.T. n. 48/94 "Norme in materia di circolazione
fuori strada di veicoli a motore" L.R.T. n. 49/95
"Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree
naturali protette di interesse locale"
L.R.T. n. 56/00 "Norme per la conservazione e la
tutela degli habitat naturali e seminaturali, della
flora e della fauna selvatica; modifiche alla L.R.T.
7/98; modifiche alla L.R.T. 49/95"
L. n. 352/93 e relativo Regolamento "Norme quadro
in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi
epigei freschi e conservati"
L.R.T. n. 16/99 "Recepimento della L. 352/93f e
successive modifiche ed integrazioni" L. n. 752/85
"Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione
e commercio di tartufi freschi e conservati destinati
al consumo"
L.R.T. n. 50/95 "Norme per la raccolta, coltivazione
e commercio di tartufi freschi e conservati destinati
al consumo.
Le G.A.V durante l'espletamento della
loro attività sono Pubblici Ufficiali e svolgono
funzioni di polizia amministrativa ed esercitano i relativi
poteri di accertamento di cui alla legge 24.11.1981
n. 689, possono svolgere tutti gli atti previsti dall'
art. 13 della Legge 689, e cioè l'ispezione,
l'accertamento, il sequestro amministrativo e naturalmente
la contestazione di illeciti amministrativi.
Non possedendo la qualifica di ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria non possono esercitare poteri come
la perquisizione personale e domiciliare, l'arresto
e il sequestro penale.