AMBIENTE
Raccolta Differenziata
Guardie Ambientali


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guardie ambientali volontarie

 

GAV - Guardie ambientali volontarie

La Regione Toscana in attuazione della L. 11.8.1991 n. 266 riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell' ambiente e ne favorisce l'azione per diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali, per collaborare con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio ambientale, naturale e culturale, per partecipare sotto il coordinamento delle autorità competenti ad interventi in caso di emergenza di carattere ambientale.
A tale scopo, anche in attinenza dell' art. 4 dello Statuto regionale, ha promosso l'istituzione del servizio di vigilanza ambientale svolto da Guardie Ambientali Volontarie. Le Guardie Ambientali Volontarie (G.A.V) sono state istituite con la L. R. n. 7 del 23 gennaio 1998.
I campi d'intervento delle G.A. V previsti da leggi dello Stato e da leggi della Regione Toscana (art. 2 comma 3 del GR.T. del 6.4.1998 n. 331) sono i seguenti:

L. n. 47/75 "Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi"
L.R.T. n. 39/00 "Legge F orestale della Toscana"
L.R.T. n. 48/94 "Norme in materia di circolazione fuori strada di veicoli a motore" L.R.T. n. 49/95 "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale"
L.R.T. n. 56/00 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica; modifiche alla L.R.T. 7/98; modifiche alla L.R.T. 49/95"
L. n. 352/93 e relativo Regolamento "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"
L.R.T. n. 16/99 "Recepimento della L. 352/93f e successive modifiche ed integrazioni" L. n. 752/85 "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo"
L.R.T. n. 50/95 "Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo.

Le G.A.V durante l'espletamento della loro attività sono Pubblici Ufficiali e svolgono funzioni di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento di cui alla legge 24.11.1981 n. 689, possono svolgere tutti gli atti previsti dall' art. 13 della Legge 689, e cioè l'ispezione, l'accertamento, il sequestro amministrativo e naturalmente la contestazione di illeciti amministrativi.
Non possedendo la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria non possono esercitare poteri come la perquisizione personale e domiciliare, l'arresto e il sequestro penale.