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n° 604/1954 – AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DELLA PICCOLA PROPRIETA’ CONTADINA

 

 

Referenti:

Dott. Agr. Edoardo Sisti 0585 -942059
e.sisti@fivizzano.lunigiana.ms.it


Indice

·Che cos'è
·Chi ha diritto
·Procedura
·Scadenza domande
·Normativa Legge 604/54

Che cos'è

La PPC. è un'agevolazione fiscale sull'acquisto dei terreni agricoli che prevede la riduzione a 129,11 € dell'imposta di registro e dell'imposta di trascrizione; l'imposta ipotecaria, pari all'1% del valore dell'immobile indicato nell'atto, resta invariata.

Chi ha diritto

Per fruire delle agevolazioni sulla P.P.C c è necessario:
·Rivestire la qualifica di coltivatore diretto ad ogni effetto;
·Coltivare direttamente il fondo;
·Non avere venduto fondi rustici, nel biennio precedente all'acquisto, per una superficie superiore ad Ha 1.10.00;
·Il fondo oggetto dell’acquisto sia idoneo alla formazione, arrotondamento, accorpamento, della P.P.C. ed in aggiunta ad altri fondi preposseduti non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso.
Possono accedere alle agevolazioni fiscali anche gli Imprenditori Agricoli Professionali (A.T.P), come definiti dal D.Lgs. n 99 del 29/03/04, in possesso dei requisiti prescritti.
La PPC si può ottenere per atti di compravendita riguardanti formazione, arrotondamento o accorpamento di azienda agricola.
La concessione dei benefici di legge comporta:
·Obbligo di coltivazione del fondo per almeno 5 anni dalla data di stipula dell'atto;
·Obbligo di non alienare il fondo sempre per 5 anni ;

Procedura

Per poter accedere a tale agevolazione i beneficiari devono produrre all'ufficio competente la seguente documentazione:
·Modello di domanda regolarmente compilata;
·Copia dei certificati catastali a dimostrazione dei beni preposseduti ;
·Copia dei Certificati catastali dei beni oggetto dell’acquisto;
·Certificato I.N.P.S, attestante il possesso della qualifica di coltivatore diretto;
·Planimetria catastale 1:2000 terreni preposseduti e terreni oggetto dell’acquisto;
·CDU (Certificato Destinazione Urbanistica) dei terreni oggetto dell’acquisto.
A seguito dell’esame della documentazione viene rilasciato un certificato provvisorio, con il quale è possibile stipulare l’atto, sul quale deve essere esplicitamente indicato che l’acquisto viene fatto per la Piccola Proprietà Contadina, che l’acquirente coltiva direttamente il fondo, che non ha venduto nei due precedenti, l’atto d’acquisto terreni per una superficie superiore ad Ha 1.10.00.
Dopo la registrazione dell’atto, e comunque entro un anno dalla registrazione, una copia dell’atto deve pervenire presso i nostri uffici al fine del rilascio del certificato definitivo, da rilasciare al competente ufficio delle Entrate.

Scadenza domande

Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno.